Locazioni e cessioni dei fabbricati: L'IVA dopo il decreto-legge 83/2012 (decreto "crescita")
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "decreto crescita") convertito dalla legge 7 agosto 2012, n...
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "decreto crescita")
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entrato in
vigore il 26 giugno 2012, ed, in particolare con l'articolo 9 dello
stesso è stato modificato il regime Iva nel settore
immobiliare e con alcune modifiche introdotte all'articolo 10,
commi 8, 8-bis ed 8-ter, del Dpr 633/1972, in
relazione alle cessioni e alle locazioni effettuate dalle imprese
costruttrici o da quelle che hanno eseguito lavori di recupero, è
stato concesso a quest'ultime, in taluni casi, di optare per
l'applicazione dell'imposta.
Locazioni
Con il nuovo comma 8 dell'articolo 10 viene confermato un generale regime di esenzione Iva con esclusione dei seguenti casi in cui il locatore abbia espressamente manifestato la volontà per l'imponibilità:
Rimangono esenti, sempre, le locazioni di fabbricati abitativi effettuate da imprese non costruttrici o di recupero.
Nella tabella seguente, il riepilogo per quanto cencerne le locazioni
Cessioni
Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 10 stabilisce che le cessioni di immobili abitativi sono esenti dall'Iva ad eccezione dei seguenti casi:
Locazioni
Con il nuovo comma 8 dell'articolo 10 viene confermato un generale regime di esenzione Iva con esclusione dei seguenti casi in cui il locatore abbia espressamente manifestato la volontà per l'imponibilità:
- locazioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001;
- locazioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008;
- locazioni di fabbricati strumentali.
Rimangono esenti, sempre, le locazioni di fabbricati abitativi effettuate da imprese non costruttrici o di recupero.
Nella tabella seguente, il riepilogo per quanto cencerne le locazioni
Tipologia | Locatore | Conduttore | IVA |
Abitativi | Impresa costruttrice o di ripristino con opzione | chiunque | imponibile |
Impresa costruttrice o di ripristino senza opzione | chiunque | esente | |
Locazioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali con opzione | chiunque | imponibile | |
Locazioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali senza opzione | chiunque | esente | |
Altro soggetto IVA | chiunque | esente | |
Strumentali | Soggetto IVA con opzione | chiunque | imponibile |
Soggetto IVA senza opzione | chiunque | esente |
Cessioni
Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 10 stabilisce che le cessioni di immobili abitativi sono esenti dall'Iva ad eccezione dei seguenti casi:
- cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001 entro 5 anni dall'ultimazione
- cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001 dopo 5 anni dall'ultimazione, ma con opzione per l'imponibilità espressa nel relativo atto
- cessioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
- effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001, entro 5 anni dall'ultimazione.
- effettuate da qualsiasi soggetto Iva, con opzione nel relativo atto per l'imponibilità al tributo.
- l'imponibilità senza vincoli temporali, anche tramite opzione, di cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di recupero;
- l'estensione a cinque anni, così come previsto per i fabbricati abitativi, dell'arco temporale entro il quale le compravendite di fabbricati strumentali effettuati dalle stesse imprese che li hanno costruiti o recuperati sono obbligatoriamente imponibili;
- l'eliminazione delle ipotesi di assoggettamento a Iva in modo perentorio delle cessioni di fabbricati strumentali in base alla qualifica del cessionario.
Tipologia | Cedente | Cessionario | IVA |
Abitativi | Impresa costruttrice o di ripristino che vende prima dei 5 anni | chiunque | imponibile |
Impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni con opzione | chiunque | imponibile | |
Impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni senza opzione oppure altro soggetto IVA | chiunque | esente | |
Impresa che vende fabbricati destinati ad alloggi sociali con opzione | chiunque | imponibile | |
Strumentali | Impresa costruttrice o di ripristino che vende prima dei 5 anni | chiunque | imponibile |
Altro soggetto IVA (comprese le imprese costruttrici o di ripristino dopo i 5 anni) senza opzione | chiunque | esente | |
Altro soggetto IVA comprese le imprese costruttrici o di ripristino con opzione | chiunque | imponibile |
A cura di Gabriele
Bivona
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