Lombardia: Approvata la legge sul recupero dei seminterrati in deroga a norme urbanistiche
Via libera a maggioranza in Consiglio regionale a scrutinio segreto con 37 voti favorevoli e 32 contrari alla legge per il recupero dei vani e dei locali sem...
Via libera a maggioranza in Consiglio regionale a
scrutinio segreto con 37 voti favorevoli e 32
contrari alla legge per il recupero dei
vani e dei locali seminterrati esistenti. La proposta di
legge vuole facilitare la
ristrutturazione di ciò che già esiste, ma che non
viene sfruttato, consentendo di recuperare i seminterrati per un
uso abitativo, commerciale o terziario. Il testo finale della legge
approvata definisce
come seminterrato “il piano di un
edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche
solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza
all’edificio, e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a
una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza
all’edificio”.
Uno dei principali parametri a cui il nuovo provvedimento permette
di derogare è l’altezza dei locali da
recuperare, che comunque non potrà essere inferiore a
2,40 metri. Nel caso di incremento del carico
urbanistico, è previsto l’obbligo di reperire nuovi
spazi per parcheggi e servizi consentendo, in caso di
difficoltà nel reperimento, la possibilità di monetizzarli:
sono esenti dal versamento del costo di
costruzione vani e locali seminterrati con una
superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati
se destinati a uso residenziale e non superiore ai 100 metri
quadrati se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza
diretta di unità immobiliari.
E’ fissato un termine massimo perentorio di 120
giorni dall’entrata in vigore della legge, entro il
quale a ciascun Comune resta in ogni caso la facoltà
di disporre l'esclusione di parti del territorio
dall'ambito di applicazione della legge stessa, per esigenze legate
alla necessità di tutela paesaggistica o igienico sanitaria,
rischio idrogeologico e difesa del suolo. Restano in ogni caso
escluse le parti di territorio interessate da operazioni di
bonifica in corso o già effettuate e quelle dove siano presenti
fenomeni di risalita della falda acquifera. I Comuni potranno
aggiornare gli ambiti di esclusione anche dopo la scadenza dei 120
giorni, qualora in presenza di nuovi eventi alluvionali o a seguito
di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico.
Ogni intervento dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte
le prescrizioni igienico-sanitarie e
sarà possibile solo laddove i seminterrati siano stati
legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della
legge e laddove siano posti in edifici già serviti da tutte
le urbanizzazioni primarie. Le norme possono
essere applicate agli immobili realizzati successivamente
all’entrata in vigore della legge, solo se saranno decorsi almeno 5
anni dalla loro costruzione.
I vani e i locali seminterrati non potranno essere oggetto
di mutamento di destinazione d’uso nei
dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità; ogni cambio
di destinazione d’uso sarà assoggettato al pagamento di un
corrispettivo secondo quando già previsto nella legge n.12/2005.
Qualora il recupero dei locali seminterrati dovesse comportare la
creazione di un’autonoma unità abitativa, i Comuni dovranno
trasmettere comunicazione alle ATS dell’avvenuto rilascio
del certificato di agibilità, ai fini dei
controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei
locali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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