MISURA PONTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
L'obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici, entrata in vigore dall'8 ottobre 2006 a norma del decreto legislativo 192/2005 di recepimento...
L'obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici,
entrata in vigore dall'8 ottobre 2006 a norma del decreto
legislativo 192/2005 di recepimento della direttiva n. 2002/91 in
materia di rendimento energetico nell'edilizia, ha trovato una
soluzione ponte per la mancata emanazione delle linee guida
applicative riguardo le caratteristiche del certificato e sui
valori di riferimento.
Il provvedimento integra e correggere il testo del decreto legislativo 192 con misure atte a favorire l'efficienza energetica degli edifici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
In base al decreto legislativo 192/2005, la vendita di un nuovo immobile sarebbe subordinato all’esibizione del certificato di rendimento energetico, del quale mancano ancora le linea guida.
Al fine di evitare blocchi burocratici, il Governo con tale provvedimento apporta alcune modifiche alle norme sull'efficienza energetica in edilizia contenute nel precedente decreto 192/2005.
Misure tampone che al posto del certificato, prevede la certificazione energetica tramite attestato di qualificazione firmato dal progettista o dal direttore dei lavori (art. 5 dello schema di decreto). Per questi ultimi, responsabili dell'attestazione sull’immobile, sono previste sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci.
Va rilevato che l'obbligo della certificazione non inciderà sul meccanismo del mercato edilizio, in quanto gli edifici soggetti all'obbligo di certificazione energetica in quanto il permesso di costruire è stato richiesto dopo l'8 ottobre 2005 (entrata in vigore del decreto 192/2005) e non sono ancora stati completati.
Oltre alla soluzione del temporaneo attestato di qualificazione, il provvedimento contiene pure altre misure innovative, quale la certificazione energetica obbligatoria anche per i vecchi edifici attraverso un percorso più graduale:
Vengono poi anticipati all’1 gennaio 2008 i livelli di isolamento termico richiesti per il 1° gennaio 2009 e introdotto un livello di isolamento più incisivo dall’1 gennaio 2010 che dovrà garantire entro 3 anni la riduzione termica dei nuovi edifici del 20-25%.
Il provvedimento, che prevede altre novità, passa adesso alla Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti prima del varo definitivo.
Il provvedimento integra e correggere il testo del decreto legislativo 192 con misure atte a favorire l'efficienza energetica degli edifici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
In base al decreto legislativo 192/2005, la vendita di un nuovo immobile sarebbe subordinato all’esibizione del certificato di rendimento energetico, del quale mancano ancora le linea guida.
Al fine di evitare blocchi burocratici, il Governo con tale provvedimento apporta alcune modifiche alle norme sull'efficienza energetica in edilizia contenute nel precedente decreto 192/2005.
Misure tampone che al posto del certificato, prevede la certificazione energetica tramite attestato di qualificazione firmato dal progettista o dal direttore dei lavori (art. 5 dello schema di decreto). Per questi ultimi, responsabili dell'attestazione sull’immobile, sono previste sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci.
Va rilevato che l'obbligo della certificazione non inciderà sul meccanismo del mercato edilizio, in quanto gli edifici soggetti all'obbligo di certificazione energetica in quanto il permesso di costruire è stato richiesto dopo l'8 ottobre 2005 (entrata in vigore del decreto 192/2005) e non sono ancora stati completati.
Oltre alla soluzione del temporaneo attestato di qualificazione, il provvedimento contiene pure altre misure innovative, quale la certificazione energetica obbligatoria anche per i vecchi edifici attraverso un percorso più graduale:
- dall’1 luglio 2007 anche i vecchi edifici, nel caso vadano in vendita, dovranno avere il certificato energetico che ne dichiarerà i consumi. L'obbligo per questi edifici scatta quindi solo al momento della compravendita;
- dalla stessa data, diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 mq, ma sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile;
- dall’1 luglio 2008 lo stesso obbligo scatterà anche per gli edifici sotto i 1000 mq, e sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile;
- dall’1 luglio 2009, l'attestato di efficienza energetica diventa invece obbligatorio anche per la semplice compravendita di un singolo appartamento.
Vengono poi anticipati all’1 gennaio 2008 i livelli di isolamento termico richiesti per il 1° gennaio 2009 e introdotto un livello di isolamento più incisivo dall’1 gennaio 2010 che dovrà garantire entro 3 anni la riduzione termica dei nuovi edifici del 20-25%.
Il provvedimento, che prevede altre novità, passa adesso alla Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti prima del varo definitivo.
A cura di Salvo Sbacchis
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Documenti Allegati
Sintesi del provvedimento .pdf Direttiva comunitaria .pdf Decreto legislativo 192/2005.rtf Allegati dl 192/2005 .pdfLink Correlati
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