MISURE FISCALI DI INTERESSE

Riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili d’impresa al 3% per gli immobili ammortizzabili ed all`1,5% per quel...

18/02/2009
Riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili d’impresa al 3% per gli immobili ammortizzabili ed all`1,5% per quelli non ammortizzabili.
Introduzione di una detrazione, in misura pari al 20%, nel limite di 10.000 euro, sulle spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta ai contribuenti che, dall’1 luglio 2008, hanno sostenuto spese per ristrutturare la propria abitazione, agevolate con la detrazione del 36%.
Queste le principali misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 dell`11 febbraio 2009, ed entrato in vigore alla medesima data.

1. Rivalutazione beni d`impresa
L’art.5 del D.L. 5/2009 interviene sulle disposizioni che consentono di rivalutare civilisticamente i beni immobili d’impresa, risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, di cui all’art.15, commi 16-23, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009.
In particolare, vengono ridotte le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, da corrispondere per attribuire efficacia fiscale alla rivalutazione, fissate ora:
  • al 3% (anziché 7%) per i beni ammortizzabili, ossia i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita);
  • all’1,5% (anziché 4%) per i beni non ammortizzabili, ossia i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita).
Restano, comunque, ferme le ulteriori disposizioni già contenute nel D.L. 185/2008, riferite a:
  • l’esclusione dei “beni merce” e delle aree edificabili dall’ambito applicativo della norma;
  • l’efficacia fiscale della rivalutazione, che decorre:
    • dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore dei beni, ai fini dell’ammortamento fiscale,
    • dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell’ipotesi di cessione degli stessi beni;
  • le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva (corrisposta, a scelta, in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza).
Resta, inoltre, confermata la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste per l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).

2. Detrazione del 20% per l`acquisto di mobili
L’art. 2 del D.L. 5/2009 introduce una detrazione IRPEF pari al 20% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer (ad esclusione di frigoriferi e congelatori), in favore dei contribuenti persone fisiche che, dall’1 luglio 2008:
  • abbiano iniziato interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 36% (art.2, comma 15, legge 203/2008);
  • abbiano sostenuto spese relative a tali lavori.
Per tali soggetti, il beneficio fiscale spetta nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:
  • le spese per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici devono essere sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009;
  • tali beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • le spese devono essere sostenute con le stesse modalità previste per l`applicabilità della detrazione del 36% (cfr. anche il D.M. 41/1998).
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di 10.000 euro, e va ripartita obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo.
Infine, tale nuova agevolazione è cumulabile con la detrazione del 20%, nel limite di spesa di 200 euro, per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, anche combinati, già applicabile fino al 31 dicembre 2010 (art.1, comma 20, legge 244/2007).
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovverosia entro il 12 marzo 2009), la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuoverà la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni, il cui acquisto dà diritto al suddetto beneficio, nel quale verranno definiti gli impegni assunti in ordine a:
  • garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali,
  • modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e altri soggetti della filiera produttiva e distributiva,
  • sviluppo e mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
3. Distretti d`imprese
L’art.3 del D.L. 5/2009 prevede la possibilità che i distretti produttivi e le reti d’imprese (originariamente introdotti dall`art.1, commi 366-372, della legge 266/2005) possano optare, per almeno un triennio, per la tassazione congiunta, ai fini dell’applicazione dell’IRES.
In tale ipotesi, i distretti vengono compresi tra i soggetti passivi IRES individuasti dall’art. 73, coma 1, lett. b), del D.P.R. 917/1986 - TUIR (ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, e i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).

In pratica, a seguito dell’esercizio dell’opzione per la tassazione unitaria, il reddito imponibile del distretto risulterà dalla somma dei redditi delle imprese che vi appartengono.
In ogni caso, a tali nuovi soggetti d’imposta risultano applicabili le disposizioni relative alla tassazione di gruppo (art.117 e seguenti del D.P.R. 917/1986 - TUIR, cd. “consolidato nazionale”).
La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base ai criteri previsti dalle medesime disposizioni del DL 5/2009.
Inoltre, tali distretti possono concordare, in via preventiva e per almeno un triennio, anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione congiunta:
  • con l’Agenzia delle Entrate, il volume delle imposte dirette dovute dalle singole imprese, da versare in ciascun esercizio d’imposta, in base, tra l’altro, alla tipologia ed entità delle medesime imprese, all’attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
  • con gli Enti locali competenti, il volume dei tributi, contributi ed altre somme dovuti, in ciascun anno, dalle imprese appartenenti al distretto, determinato tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese medesime.
4. Aggregazioni tra imprese
L’art. 4 del D.L. 5/2009 stabilisce che, per le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), nonché per gli altri soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a, del D.P.R. 917/1986-TUIR, costituiti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) effettuate nel 2009, il maggior valore contabile attribuito ai beni strumentali (materiali e immateriali), per effetto dell’operazione straordinaria, viene riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Ciù comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
Tale agevolazione spetta a condizione che si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
  • le società devono essere operative da almeno due anni;
  • tali società non devono far parte dello stesso gruppo societario.
Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:
  • i soggetti legati fra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%
  • e società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Infine, viene stabilita la decadenza dal beneficio nell’ipotesi in cui, nei quattro periodi d’imposta successivi all’aggregazione, il nuovo soggetto che si è costituito effettui ulteriori operazioni straordinarie, o ceda i beni iscritti o rivalutati a seguito dell’aggregazione originaria.

5. Controlli degli Uffici
L’art. 7 del D.L. 5/2009 prevede che l’Agenzia delle Entrate debba effettuare i controlli sulle agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione, sulla base di criteri selettivi, approvati mediante un atto del Direttore dell’Agenzia, che tengano conto di specifiche analisi di rischio in merito all’eventuale indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.
Si segnala, in merito, che la citata disposizione trova applicazione anche con riferimento ai regimi agevolativi, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, previsti per i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) finalizzati all’attuazione di piani urbanistici.

Ad esempio, il controllo potrebbe interessare gli atti relativi ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, per i quali si è fruito dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipotecarie e catastali complessivamente pari al 4% (di cui all’art.1, commi 25-26 della legge 244/2007-legge Finanziaria 2008.

Inoltre, viene previsto che la maggiore capacità operativa dell’Agenzia delle Entrate venga destinata al contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti, mediante il meccanismo della compensazione di cui all’art.17 del D.Lgs. 241/1997.
Infine, viene prevista una sanzione pari al 200% dell’ammontare dei crediti compensati indebitamente, nell’ipotesi di utilizzazione di tali crediti per il pagamento di somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro, per ciascun anno solare.

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