Manovra bis: dopo la SCIA arriva la SIA?
Dopo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sembrerebbe che la manovra-bis (decreto-legge n. 138/2011) stia introducendo la segnalazione di in...
Dopo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
sembrerebbe che la manovra-bis (decreto-legge n. 138/2011) stia
introducendo la segnalazione di inizio attività (SIA). L'art. 3
della manovra bis oltre alla modifica dell'art. 41 della
Costituzione sull'iniziativa economica privata, introduce (a meno
di clamorosi errori terminologici) l'istituto della segnalazione di
inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli
successivi.
In attesa della revisione dell'art. 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
Alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, saranno soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more, l'adeguamento può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.
Ciò premesso, vediamo la differenza tra SCIA e SIA.
La Segnalazione di inizio di attività (SCIA) sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La SCIA deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse.
A differenza dalla SCIA, la SIA non deve essere corredata da alcuna dichiarazione, certificazione o elaborato tecnica, in quanto non richiede alcuna certificazione per aprire un'attività economica, consentendo, dunque, un ulteriore snellimento burocratico.
Restiamo, comunque, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo per la comprensione di una norma che rimane aperta ad ogni interpretazione.
In attesa della revisione dell'art. 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
- vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.
Alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, saranno soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more, l'adeguamento può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.
Ciò premesso, vediamo la differenza tra SCIA e SIA.
La Segnalazione di inizio di attività (SCIA) sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La SCIA deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse.
A differenza dalla SCIA, la SIA non deve essere corredata da alcuna dichiarazione, certificazione o elaborato tecnica, in quanto non richiede alcuna certificazione per aprire un'attività economica, consentendo, dunque, un ulteriore snellimento burocratico.
Restiamo, comunque, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo per la comprensione di una norma che rimane aperta ad ogni interpretazione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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