Manutenzione ascensori: in vigore le nuove regole per l'abilitazione
Sono entrate in vigore il 12 dicembre 2017 le nuove regole previste dalla Legge europea 2017 per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione degli a...
Sono entrate in vigore il 12 dicembre 2017 le nuove regole previste dalla Legge europea 2017 per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione degli ascensori abolite cinque anni fa dal decreto legge n. 95/2012.
Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge n. 167/2017 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”, per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, viene stabilito che il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica svolta davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto stesso e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche (dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria).
Alla prova teorico-pratica dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Date e sedi delle sessioni di esame saranno decise dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, inoltre, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella stessa regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
Qui di seguito, l’articolo 23 della legge n. 167/2017.
“Art. 23 (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori)
1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della
direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza
degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il
certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è
rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una
prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione
esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque
funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali
almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria,
designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia
regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni
regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La
commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero
del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica
sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il
presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non
spetta alcun compenso.
2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal
prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del
numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese
con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite
sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione
allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio
del certificato di abilitazione.
3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono
abrogati.
4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento,
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente
articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato
ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del
presente articolo”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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