Massimo ribasso, taglio delle ali e fattore di correzione: il Consiglio di Stato rimette la questione all'Adunanza Plenaria
Con ordinanza n. 3472 dell'8 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa alla corretta interpretazione dell’art....
Con ordinanza n. 3472 dell'8 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. b), secondo alinea del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti), nella parte in cui si richiamano i “concorrenti ammessi” per il computo del "fattore di correzione", per stabilire se vi rientrano anche i concorrenti le cui offerte sono state escluse dal punto di vista aritmetico per il calcolo del taglio delle ali.
L'ordinanza del Consiglio di Stato arriva dopo che in primo grado il TAR aveva respinto il ricorso presentato per l'annullamento di una gara in cui si eccepiva un errato utilizzo del metodo sorteggiato dal seggio di gara quale criterio per il calcolo della soglia di anomalia.
La tesi del Consiglio di Stato
Sull'argomento, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha
ricordato che secondo una prima tesi, alla quale aderisce, dalla
lettura dell’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti,
si evidenzia la necessità di procedere al c.d. “taglio
delle ali” per la determinazione della media aritmetica
dei ribassi, senza precisare alcunché quanto al calcolo della somma
dei ribassi offerti, necessario ai fini del calcolo del fattore di
correzione. Se il legislatore avesse voluto escludere le offerte
che residuano dopo il taglio delle ali, oltre che nel calcolo della
media, anche nella determinazione del fattore di correzione della
media stessa, lo avrebbe esplicitato, anziché fare genericamente
riferimento ai “ribassi offerti dai concorrenti ammessi”.
Pertanto, l’operazione di somma dei ribassi è diversa dalla media
aritmetica prevista dalla prima parte dell’art. 97, comma 2, lett.
b).
Secondo un’altra tesi, condivisa da una parte della giurisprudenza amministrativa sia di appello che di primo grado, per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali, non ritenendosi che il legislatore abbia inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi dopo il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma dei ribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già esclusi.
L'argomento è già stato trattato dall'Adunanza Plenaria che ha
chiarito che, avuto riguardo al criterio di calcolo delle offerte
da accantonare nel c.d. taglio delle ali, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono applicarsi i
seguenti principi di diritto:
a) il comma 1 dell’art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere
interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento
delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai
fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle
medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come "unica
offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò
sia se le offerte uguali si collochino "al margine delle ali", sia
se si collochino "all’interno" di esse;
b) il secondo periodo del comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 (secondo
cui “qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui
all'art. 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte
di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo
della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato
nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata
considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia
nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se
si collochino ‘all’interno’ di esse.
Tale pronuncia conferma l’importanza di massima della questione del corretto criterio di calcolo delle soglie di anomalia, a valle delle incertezze (e delle conseguenti divergenti pronunce giurisprudenziali, specie di primo grado) derivanti dalla infelice formulazione lessicale delle relative norme, essenziale per garantire la correttezza degli appalti pubblici e la sostenibilità delle relative offerte.
Perciò la remissione della questione all'Adunanza Plenaria.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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