Microcredito per i liberi professionisti con P.IVA, in Gazzetta le modifiche al decreto sul Fondo di Garanzia
Modifiche al Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità. E' stato, infatti, pubblicato sulla ...
Modifiche al Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni
di microcredito destinate alla microimprenditorialità. E' stato,
infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11
maggio 2015 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 18
marzo 2015 recante "Modifiche al decreto 24 dicembre 2014
in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore
di operazioni di microcredito destinate alla
microimprenditorialità".
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, la cui finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Rivolgendosi al Fondo, pertanto, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 erano state stabilite:
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 marzo 2015, tra le altre cose, prevede l'inserimento dell'art. 4-bis Prenotazione della garanzia al decreto 24/12/2014, che consente ai beneficiari, ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo, di attivare una procedura diretta di accesso al Fondo.
In particolare, i beneficiari possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti. Tale richiesta di prenotazione è presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.
La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione "microcredito" del sito Internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore del Fondo in sede di abilitazione a operare con il Fondo, il codice identificativo della prenotazione.
IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA
Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).
Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.
Quali sono le finalità ammissibili dei finanziamenti?
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
Cosa sono i servizi ausiliari?
I soggetti che erogano un'operazione di microcredito sono tenuti a prestare, a pena di inefficacia della garanzia, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa. Tali servizi possono riguardare il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, la formazione sulle tecniche di amministrazione o sull'uso di tecnologie avanzate, la definizione di strategie di marketing, il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi o per l'individuazione di criticità del progetto finanziato.
Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
Tre passi per ottenere la garanzia
A chi rivolgersi per confermare la prenotazione della garanzia?
Per la conferma della prenotazione l'impresa o il professionista può rivolgersi a una banca, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.
Dopo che uno dei soggetti elencati ha effettuato la conferma della prenotazione, la richiesta della garanzia, sempre entro 60 giorni, può essere anche effettuata da un confidi a condizione che quest'ultimo indichi come soggetto finanziatore lo stesso che ha effettuato la conferma (in altri termini il confidi non può effettuare la conferma della prenotazione, ma può fare la richiesta di ammissione alla garanzia sulla base di una prenotazione confermata da un finanziatore).
Nelle regioni Toscana,Marche e Abruzzo la richiesta di ammissione può essere presentata solo da un confidi.
Precisazione sulla prenotazione e sulla richiesta della garanzia
E' possibile fare più richieste di prenotazione, a condizione che la somma degli importi non superi il limite di 35 mila euro. Se la prenotazione scade per mancanza di conferma entro i termini, il relativo importo viene cancellato dal plafond occupato ed è possibile effettuare una nuova richiesta.
La prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia. Imprese e professionisti si possono rivolgere direttamente a banche, intermediari vigilati, operatori di microcredito o confidi che, anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un'operazione di microcredito.
Garanzia concessa senza valutazione economico-finanziaria
Le modalità di accesso per le operazioni di microcredito alla garanzia pubblica sono particolarmente vantaggiose: il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò significa che, ai fine dell'accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell'impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.
Copertura massima della garanzia senza commissioni
La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all'80% dell'importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l'80% del finanziamento (Controgaranzia).
La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, la cui finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Rivolgendosi al Fondo, pertanto, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 erano state stabilite:
- le tipologie di operazioni ammissibili
- le modalità di concessione della garanzia
- i criteri di selezione delle operazioni
- la quota e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 marzo 2015, tra le altre cose, prevede l'inserimento dell'art. 4-bis Prenotazione della garanzia al decreto 24/12/2014, che consente ai beneficiari, ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo, di attivare una procedura diretta di accesso al Fondo.
In particolare, i beneficiari possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti. Tale richiesta di prenotazione è presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.
La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione "microcredito" del sito Internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore del Fondo in sede di abilitazione a operare con il Fondo, il codice identificativo della prenotazione.
IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA
Chi sono i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).
Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.
Quali sono le finalità ammissibili dei finanziamenti?
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
Cosa sono i servizi ausiliari?
I soggetti che erogano un'operazione di microcredito sono tenuti a prestare, a pena di inefficacia della garanzia, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa. Tali servizi possono riguardare il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, la formazione sulle tecniche di amministrazione o sull'uso di tecnologie avanzate, la definizione di strategie di marketing, il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi o per l'individuazione di criticità del progetto finanziato.
Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
Tre passi per ottenere la garanzia
- La prenotazione. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica attraverso il link presente nella colonna a fianco. Inserendo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail è possibile registrarsi. Successivamente si può effettuare la prenotazione, indicando soltanto codice fiscale, ragione sociale, forma giuridica, posta elettronica certificata, e-mail e importo dell'operazione. La procedura on line emette una ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione e che il beneficiario può stampare.
- La conferma della prenotazione. La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una garanzia nè del connesso finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on line la prenotazione.
- La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.
A chi rivolgersi per confermare la prenotazione della garanzia?
Per la conferma della prenotazione l'impresa o il professionista può rivolgersi a una banca, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.
Dopo che uno dei soggetti elencati ha effettuato la conferma della prenotazione, la richiesta della garanzia, sempre entro 60 giorni, può essere anche effettuata da un confidi a condizione che quest'ultimo indichi come soggetto finanziatore lo stesso che ha effettuato la conferma (in altri termini il confidi non può effettuare la conferma della prenotazione, ma può fare la richiesta di ammissione alla garanzia sulla base di una prenotazione confermata da un finanziatore).
Nelle regioni Toscana,Marche e Abruzzo la richiesta di ammissione può essere presentata solo da un confidi.
Precisazione sulla prenotazione e sulla richiesta della garanzia
E' possibile fare più richieste di prenotazione, a condizione che la somma degli importi non superi il limite di 35 mila euro. Se la prenotazione scade per mancanza di conferma entro i termini, il relativo importo viene cancellato dal plafond occupato ed è possibile effettuare una nuova richiesta.
La prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia. Imprese e professionisti si possono rivolgere direttamente a banche, intermediari vigilati, operatori di microcredito o confidi che, anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un'operazione di microcredito.
Garanzia concessa senza valutazione economico-finanziaria
Le modalità di accesso per le operazioni di microcredito alla garanzia pubblica sono particolarmente vantaggiose: il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò significa che, ai fine dell'accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell'impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.
Copertura massima della garanzia senza commissioni
La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all'80% dell'importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l'80% del finanziamento (Controgaranzia).
La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.
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