Milleproroghe 2020: l'ANAC chiede al Governo di non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti pubblici

Le modifiche chieste dall'ANAC al Governo sui contenuti del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 Milleproroghe 2020 in corso di conversione in legge

di Redazione tecnica - 07/02/2020

Con l'atto di segnalazione 22 gennaio 2020, n. 1 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiesto al Governo di modificare il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe 2020) in corso di conversione in legge.

L'Anticorruzione ha chiesto una modifica all'articolo 1, comma 7 del Milleproroghe 2020 in materia di obblighi di trasparenza, in modo da correggere “imprecisioni e incoerenze che potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi interpretativi”. Entrando nel dettaglio, l'ANAC, in linea con quanto statuito dalla sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, ha sollecitato il Legislatore a graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti pubblici. In base a quanto previsto dal decreto, infatti, queste informazioni saranno oggetto di comunicazione all'amministrazione di appartenenza ma non di pubblicazione online.

L'ANAC ha inoltre chiesto di non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti (come invece potrebbe lasciar intendere il testo) dal momento che sul punto la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Infine, poiché la norma attribuisce all'ANAC rilevanti poteri di regolazione e di vigilanza in materia di trasparenza, nella segnalazione viene suggerito di coinvolgere l'Anticorruzione nella stesura del Regolamento interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2020.

Le proposte ANAC di modifica al Milleproroghe 2020

Le proposte di emendamento attengono sostanzialmente all’opportunità di meglio chiarire i seguenti aspetti:

  • ambito di applicazione soggettivo della sospensione delle sanzioni;
  • amministrazioni da coinvolgere nell’emanando regolamento interministeriale;
  • ambito di applicazione oggettivo dell’emanando regolamento interministeriale ed esclusione della indicizzazione dei dati;
  • fattispecie sanzionabile prevista dall’articolo 47, c. 1 del d.lgs. 33/2013, per i dirigenti.

Proposta di riformulazione dell’articolo 1, comma 7 del Milleproroghe 2020

Viene proposta la riformulazione dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 162/2019 con le seguenti modifiche.

Articolo 1

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, limitatamente agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito sentiti l’Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi compresi i dirigenti sanitari come indicati dall’art. 41, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettera f) a), b), c), ed e), dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, alla complessità organizzativa della struttura cui è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, art. 13, co. 3;

b) esclusione della indicizzazione e della rintracciabilità tramite motori di ricerca web, di cui all’art. 7 bis, c. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per i dati di cui alla lett. f) dell’art. 14, co. 1, del medesimo decreto oggetto di pubblicazione;

c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

d) precisazione, con riferimento ai dirigenti, della fattispecie sanzionabile di cui all’art. 47, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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