Ministero del Lavoro: Chiarimenti sull'acquisizione d'ufficio del Durc
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. 37/0012064/MA007.A001 del 2 luglio scorso indirizzata all'Inail, all'Inps, al Ministero p...
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la
nota prot. 37/0012064/MA007.A001 del 2 luglio scorso indirizzata
all'Inail, all'Inps, al Ministero per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ed alla Commissione nazionale paritetica delle casse
edili, ha risposto alle numerose richieste di chiarimenti in ordine
alla individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il
Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Il Ministero, in riferimento anche ai più recenti interventi normativi, ha chiarito che ai fini di una effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d'ufficio del Durc non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati alle procedure di cui al Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidnete della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel dettaglio viene, anche, chiesto se tutte le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni devono essere comprese tra quelle che devono effettuare la richiesta d’ufficio del Durc anche se alcune delle stesse non sono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi dell'articolo 3, comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Ministero, nella nota in argomento, precisa che ai fini della effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d'ufficio del Durc devono riguardare tutti i soggetti comunque interessati dalle precedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Il Ministero del Lavoro, esemplificando il problema, fa riferimento alle società autostradali, che rivestendo la natura giuridica di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26 del D.Lgs, n. 163/2006 rientrerebbero nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici che devono richiedere il Durc.
Il Durc deve, quindi, essere acquisito anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatori - compresi i concessionari di lavori pubblici - che operano nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 nonchè dai gestori di pubblici servizi.
Il Ministero, in riferimento anche ai più recenti interventi normativi, ha chiarito che ai fini di una effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d'ufficio del Durc non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati alle procedure di cui al Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidnete della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel dettaglio viene, anche, chiesto se tutte le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni devono essere comprese tra quelle che devono effettuare la richiesta d’ufficio del Durc anche se alcune delle stesse non sono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi dell'articolo 3, comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Ministero, nella nota in argomento, precisa che ai fini della effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d'ufficio del Durc devono riguardare tutti i soggetti comunque interessati dalle precedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Il Ministero del Lavoro, esemplificando il problema, fa riferimento alle società autostradali, che rivestendo la natura giuridica di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26 del D.Lgs, n. 163/2006 rientrerebbero nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici che devono richiedere il Durc.
Il Durc deve, quindi, essere acquisito anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatori - compresi i concessionari di lavori pubblici - che operano nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 nonchè dai gestori di pubblici servizi.
A cura di Gabriele
Bivona
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