Misure per il rilancio dell’economia: Novità in tema di lavori pubblici e modifiche al codice dei contratti
La Camera dei Deputati ha approvato, ieri, in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-le...
La Camera dei Deputati ha approvato, ieri, in via definitiva
il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nel
testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal
Senato.
Si attende, quindi, soltanto la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 66/2013.
Tra le norme contenute nel testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione segnaliamo quelle di interesse per i lavori pubblici che possono essere così riassunte:
Acquisizione di lavori, beni e servizi con centrali di committenza (art. 9, comma 4)
Con la integrale sostituzione del comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) è previsto che tutti i Comuni con esclusione di quelli capoluogo di provincia procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi, nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da un altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti.
Modifica del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9, comma 4-bis)
Con la modifica del comma 1, lettera n), dell’articolo 83 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) è previsto che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri per la valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quello della “sicurezza di approvvigionamento” viene sostituito con quello della “sicurezza di approvvigionamento e dell’origine produttiva”.
Pubblicazione dei bandi con oneri a carico degli aggiudicatari (art. 26)
Viene integralmente sostituito il comma 7 dell’articolo 66 del Codice dei contratti con i due nuovi commi 7 e 7-bis e viene, anche, integralmente sostituito il comma 5 dell’articolo 122 del Codice dei contratti con i due nuovi commi 5 e 5-bis.
Con la nuova versione dei citati commi relativi alle modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari viene previsto che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire esclusivamente on-line (e non più anche sui quotidiani), mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio. L’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Riduzione della spesa pubblica per beni e servizi (art. 8, comma 8)
Con il comma 8 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 66/2014, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria.
Se è vero com'è vero che i servizi di architettura e di ingegneria rientrano tra i servizi, le pubbliche amministrazioni potranno, per in contratti in essere relativi a progettazioni o direzione dei lavori, rinegoziare gli stessi con una riduzione del 5 % dell'importo contrattuale.
Resta la facoltà del prestatore del servizio di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà dell'Amministrazione senza alcuna penalità da recesso.
La suddetta riduzione deve avvenire nella “salvaguardia” di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.
Si attende, quindi, soltanto la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 66/2013.
Tra le norme contenute nel testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione segnaliamo quelle di interesse per i lavori pubblici che possono essere così riassunte:
- appalto di lavori ed acquisizione di beni e servizi con centrali di committenza
- modifica del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa
- pubblicazione dei bandi con oneri a carico degli aggiudicatari
- riduzione della spesa pubblica per beni e servizi
Acquisizione di lavori, beni e servizi con centrali di committenza (art. 9, comma 4)
Con la integrale sostituzione del comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) è previsto che tutti i Comuni con esclusione di quelli capoluogo di provincia procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi, nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da un altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti.
Modifica del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9, comma 4-bis)
Con la modifica del comma 1, lettera n), dell’articolo 83 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) è previsto che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri per la valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quello della “sicurezza di approvvigionamento” viene sostituito con quello della “sicurezza di approvvigionamento e dell’origine produttiva”.
Pubblicazione dei bandi con oneri a carico degli aggiudicatari (art. 26)
Viene integralmente sostituito il comma 7 dell’articolo 66 del Codice dei contratti con i due nuovi commi 7 e 7-bis e viene, anche, integralmente sostituito il comma 5 dell’articolo 122 del Codice dei contratti con i due nuovi commi 5 e 5-bis.
Con la nuova versione dei citati commi relativi alle modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari viene previsto che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire esclusivamente on-line (e non più anche sui quotidiani), mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio. L’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Riduzione della spesa pubblica per beni e servizi (art. 8, comma 8)
Con il comma 8 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 66/2014, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria.
Se è vero com'è vero che i servizi di architettura e di ingegneria rientrano tra i servizi, le pubbliche amministrazioni potranno, per in contratti in essere relativi a progettazioni o direzione dei lavori, rinegoziare gli stessi con una riduzione del 5 % dell'importo contrattuale.
Resta la facoltà del prestatore del servizio di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà dell'Amministrazione senza alcuna penalità da recesso.
La suddetta riduzione deve avvenire nella “salvaguardia” di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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