Mitigazione rischio idrogeologico: attivo il fondo progettazione

Le risorse sono destinate alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e al recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

di Redazione tecnica - 05/07/2024

Da qualche giorno è entrato in vigore il dPCM 28 marzo 2024, n. 77 recante il regolamento del “Fondo Progettazione” degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, previsto all’art. 1, comma 416, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Progettazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: attivato il Fondo

Con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, il Fondo è destinato a finanziare la progettazione degli interventi pubblici di prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la rimessa in efficienza delle opere idrauliche, il recuperoe miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree vulnerabili.

Il regolamento disciplina il funzionamento del fondo, oltre che i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti.

Nel dettaglio, sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attività previste dall’articolo 41 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), connesse alle progettazioni, quali, a titolo esemplificativo:

  • a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche;
  • b) indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ove necessarie;
  • c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;
  • d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;
  • e) verifiche preventive alla progettazione;
  • f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;
  • g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP).

Non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a:

  • a) affidamenti delle prestazioni precedenti, qualora effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del regolamento;
  • b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di elaborati equivalenti.

Ok allo stanziamento delle risorse per il triennio 2022-2024

Il capo del Dipartimento Casa Italia ha firmato il decreto di impegno del totale delle risorse stanziate, pari a 15 milioni di euro, e che saranno erogate in un’unica soluzione alle Regioni e alle Province autonome previa loro richiesta di trasferimento. Sul sito del Dipartimento è disponibile anche il riparto annuo su base regionale.

Sempre il dipartimento si occuperà del monitoraggio degli interventi, sulla base delle relazioni annuali che i soggetti attuatori saranno tenuti a inviare il 31 gennaio di ciascun anno e contenenti:

  • il quadro complessivo dello stato di avanzamento degli interventi progettuali previsti;
  • lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento di progettazione, in relazione al cronoprogramma presentato e corredato del prospetto delle risorse già utilizzate;
  • la descrizione delle eventuali criticità riscontrate nella realizzazione delle progettazioni nonché delle iniziative intraprese per superarle.

Sulla base dei risultati, Casa Italia potrà invitare i soggetti attuatori ad adottare i provvedimenti necessari per rispettare il cronoprogramma ed eventualmente revocare i fondi.

© Riproduzione riservata