NELLA FINANZIARIA NUOVI PALETTI SULLE FATTURE IN EDILIZIA

La nuova disciplina del reverse charge introdotta dal decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 che dovrebbe entrare in vigore dal 1° genn...

09/11/2006
La nuova disciplina del reverse charge introdotta dal decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2007 entra anche nella Finanziaria 2007 dove con un emendamento del Governo sarà fissata una nuova decorrenza e verranno sciolti i dubbi che gli operatori (in particolare l’Ance) avevano evidenziato nei giorni scorsi.

I rappresentati dell’ANCE, hanno, infatti chiesto al Ministero dell’Economia, nei giorni scorsi, la puntuale definizione del concetto di subappalto, anche in considerazione del fatto che, in passato, l’amministrazione ha affermato che l’appalto (e, quindi, anche il subappalto) si differenzia dalla mera cessione di beni in quanto in esso è prevalente l’elemento “lavoro”, piuttosto che la fornitura dei materiali.

Ma i problemi che si pongono nell’applicazione della disciplina sono molteplici ed, infatti, cosa succede nel caso della cosiddetta fornitura con posa in opera quando il valore del bene fornito prevale sul valore della manodopera?
Mentre appare scontato che non si debba applicare il reverse charge, cosa succede se il fornitore, a sua volta, si avvale di manodopera di terzi?
L’emendamento annunciato nella Finanziaria 2007 dovrebbe risolvere, tra gli altri anche questo problema, ma anche quello del cosiddetto “nolo a caldo”.

In merito all’applicazione del riverse charge occorre precisare che con un primo comunicato del 6 ottobre scorso, l’amministrazione finanziaria aveva comunicato l’applicazione del reverse charge a partire dal 12 ottobre 2006, in base alla direttiva 2006/69/Ce del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006, che (modificando l’articolo 21 della direttiva 77/388/Cee) consente autonomamente agli Stati la possibilità di implementare il reverse charge senza una preventiva autorizzazione.
Il comunicato che imponeva l’immediata applicazione del reverse charge scatenò le proteste delle aziende e, così, con successivo comunicato del 12 ottobre, emesso congiuntamente dal Dipartimento per le Politiche fiscali e dall’Agenzia delle Entrate, è stata sospesa l’applicazione della norma e precisato che l’entrata in vigore sarebbe stata stabilita in via legislativa.

A tutt’oggi, quindi, è possibile applicare l’Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

A cura di Paolo Oreto
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