NON BASTA UNA GENERICA DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA
Per il TAR Lazio l’osservanza delle norme in materia di sicurezza non può essere riferita anche all’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vig...
Per il TAR Lazio l’osservanza delle norme in materia di sicurezza
non può essere riferita anche all’osservanza degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Un consorzio, escluso da una gara bandita dall’ANAS, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara stessa a favore dell’impresa vincitrice, contestandone la legittimità sul presupposto che, alla ripetuta procedura concorsuale, sarebbe stata illegittimamente ammessa a partecipare l’impresa seconda classificata.
Il ricorso proposto dal consorzio ricorrente si basa sui seguenti motivi:
Nel merito, il Collegio giudicante ritiene fondata la motivazione addotta dal ricorrente, secondo il quale la seconda classificata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non aveva inserito nella propria offerta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui il concorrente o un suo procuratore, assumendone la responsabilità, attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, requisito richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.
Il Tar Lazio non ritiene idoneo ad incidere sulla fondatezza di detta motivazione del ricorrente il rilievo dell’ANAS secondo cui la dichiarazione resa dalla seconda classificata - di non trovarsi in nessuna delle situazioni, che a norma dell’art. 75 del DPR n. 554/1999 comportano l’esclusione dalla gara - è stata correttamente considerata come idonea ad accertare anche la sussistenza all’interno dell’azienda della situazione di rispetto degli obblighi di sicurezza.
Il Tribunale adito, in linea con quanto illustrato dal consorzio ricorrente, evidenzia che la dichiarazione di cui all’art. 75 lett. e) del DPR n. 554/1999 si riferisce a “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici” e, pertanto, ha un oggetto radicalmente diverso da quello di cui alla omessa dichiarazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, con l’allegata sentenza n. 10227 del 22 ottobre 2007, accoglie il ricorso annullando la determinazione e condannando l’ANAS al pagamento a favore del consorzio ricorrente del risarcimento del danno.
Fonte: www.ance.it
Un consorzio, escluso da una gara bandita dall’ANAS, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara stessa a favore dell’impresa vincitrice, contestandone la legittimità sul presupposto che, alla ripetuta procedura concorsuale, sarebbe stata illegittimamente ammessa a partecipare l’impresa seconda classificata.
Il ricorso proposto dal consorzio ricorrente si basa sui seguenti motivi:
- violazione del bando di gara e del disciplinare di gara;
- violazione della lex specialis in ordine alle regole di ammissione alla gara dei concorrenti;
- violazione e falsa applicazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica;
- eccesso di potere per mancata valutazione dei requisiti e delle dichiarazioni di ammissione.
- l’annullamento del provvedimento con cui la seconda classificata è stata ammessa alla gara;
- l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del predetto appalto alla impresa aggiudicataria;
- la condanna dell`ANAS al risarcimento del danno.
Nel merito, il Collegio giudicante ritiene fondata la motivazione addotta dal ricorrente, secondo il quale la seconda classificata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non aveva inserito nella propria offerta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui il concorrente o un suo procuratore, assumendone la responsabilità, attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, requisito richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.
Il Tar Lazio non ritiene idoneo ad incidere sulla fondatezza di detta motivazione del ricorrente il rilievo dell’ANAS secondo cui la dichiarazione resa dalla seconda classificata - di non trovarsi in nessuna delle situazioni, che a norma dell’art. 75 del DPR n. 554/1999 comportano l’esclusione dalla gara - è stata correttamente considerata come idonea ad accertare anche la sussistenza all’interno dell’azienda della situazione di rispetto degli obblighi di sicurezza.
Il Tribunale adito, in linea con quanto illustrato dal consorzio ricorrente, evidenzia che la dichiarazione di cui all’art. 75 lett. e) del DPR n. 554/1999 si riferisce a “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici” e, pertanto, ha un oggetto radicalmente diverso da quello di cui alla omessa dichiarazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, con l’allegata sentenza n. 10227 del 22 ottobre 2007, accoglie il ricorso annullando la determinazione e condannando l’ANAS al pagamento a favore del consorzio ricorrente del risarcimento del danno.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Sentenza Tar .pdfLink Correlati
www.ance.itIL NOTIZIOMETRO