NON OBBLIGATORIETA’ DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha risposto ad un’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti in ma...
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha risposto ad
un’istanza di interpello avanzata dall’Associazione
Nazionale Costruttori di Impianti in materia di obblighi
previsti dall’articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito in
Legge n. 248/2006 (tessera di riconoscimento). Con l’istanza di
interpello si voleva conoscere il parere della Direzione generale
per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale in merito alla portata dell’obbligo introdotto
dall’articolo 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in
Legge n. 248/2006 e, in definitiva se l’obbligo della tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
doveva intendersi esteso a tutti i luoghi in cui il personale delle
imprese stesse era utilizzato.
La direzione generale del Ministero, ricordando la propria circolare n. 29 del 28 settembre 2006 con cui il Ministero stesso aveva chiarito che il campo di applicazione della previsione normativa doveva essere individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996 (oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e che la finalità della medesima è quella di consentire una immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, ha precisato che i lavoratori delle imprese che svolgono la propria attività per conto delle imprese impiantistiche in luoghi diversi dai cantieri edili quali, a titolo esemplificativo, condomini, abitazioni, strutture industriali, non hanno l’obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti poiché tale obbligosussiste unicamente allorché l’attività venga svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato Allegato I del D. Lgs. n. 494/1994 oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La direzione generale del Ministero, ricordando la propria circolare n. 29 del 28 settembre 2006 con cui il Ministero stesso aveva chiarito che il campo di applicazione della previsione normativa doveva essere individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996 (oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e che la finalità della medesima è quella di consentire una immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, ha precisato che i lavoratori delle imprese che svolgono la propria attività per conto delle imprese impiantistiche in luoghi diversi dai cantieri edili quali, a titolo esemplificativo, condomini, abitazioni, strutture industriali, non hanno l’obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti poiché tale obbligosussiste unicamente allorché l’attività venga svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato Allegato I del D. Lgs. n. 494/1994 oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
A cura di Paolo
Oreto
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