NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 20 del 18.7.2007 la Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, "Norme in materia di contr...
E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
- N. 20 del 18.7.2007 la Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38,
"Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro".
Dopo un iter di approvazione articolato, ha visto la luce un testo strutturato in ben dieci capitoli in cui sono organizzati i settantaquattro articoli del dispositivo normativo.
Coinvolge tutte le stazioni appaltanti della Regione Toscana, comprendente la stessa amministrazione e tutti gli Enti locali, i consorzi, le associazioni, le aziende unità sanitarie ed ospedaliere universitarie, nonché gli altri Enti pubblici così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. 163/2006.
La norma che entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T., è strutturata nei seguenti capi:
Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta, mentre tutte le informazioni di preinformazione e di postinformazione, ove previsto, sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell'Osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.
La Regione deve provvedere, avvalendosi dell'Osservatorio, alla redazione di un prezzario di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, che dovrà essere articolato agli ambiti territoriali provinciali od omogenei.
Il prezzario, approvato dalla Giunta regionale, dovrà tenere di conto dei prezzi del genio civile (art. 89, comma 2 del D.Lgs. 163/06) ed evidenziare:
Sono inoltre introdotte specifiche norme per regolare i subappalti dei lavori, che impongono alle stazioni appaltanti l'onere della costante verifica del rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dall'art. 118/ del citato D.Lgs. 163/06.
L'art. 20 della Legge, oltre ad imporre al subappaltatore tutti gli oneri previsti per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, al secondo comma, con un disposto di sicuro effetto pratico, si impone che i bandi di gara si previsto obbligatoriamente il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
Sempre ai fini del rispetto della sicurezza viene altresì stabilito, quale onere della direzione lavori, l'emissione dei relativi stati di avanzamento solo dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese delle prescrizioni contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento.
L'attenzione della Regione Toscana in materia di sicurezza continua con l'introduzione del cosiddetto "Tutor di cantiere" per i lavori superiori a cinque milioni di euro. Tale presenza potrà essere assicurata anche mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94 per la formazioni ed informazione per la sicurezza dello specifico cantiere. Tale introduzione forse nasce anche dalle positive esperienze poste in atto già con la collaborazione con il C.P.T. di Lucca con il progetto "FORMCANT", ove si realizza direttamente nei singoli cantieri, con un aula didattica itinerante, la formazione degli operai per le peculiarità del sito. Tale impegno è inoltre espressamente richiesto dal quarto comma dell'art. 23.
Interessante per i principi enunciati risulta l'art. 26 quale "Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro" ove impegna la Regione a valorizzare la crescita della "cultura della legalità nel lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza".
Di seguito vengono definiti ogni aspetto del processo edilizio relativo all'appalto dei lavori e delle parti attrici, prevedendo comunque specifici regolamenti di attuazione da emanarsi entro l'entrata in vigore della Legge.
Il consiglio Regionale ha pubblicato nello stesso bollettino specifico ordine del giorno collegato alla L.R. 13/07/07, n° 38 in merito alle competenze Stato-Regioni in detta materia.
Dopo un iter di approvazione articolato, ha visto la luce un testo strutturato in ben dieci capitoli in cui sono organizzati i settantaquattro articoli del dispositivo normativo.
Coinvolge tutte le stazioni appaltanti della Regione Toscana, comprendente la stessa amministrazione e tutti gli Enti locali, i consorzi, le associazioni, le aziende unità sanitarie ed ospedaliere universitarie, nonché gli altri Enti pubblici così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. 163/2006.
La norma che entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T., è strutturata nei seguenti capi:
- Disposizioni generali
- Osservatorio regionale sui contratti pubblici
- Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro
- Programmazione
- Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa
- Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione esemplificazione delle attività della committenza pubblica
- Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
- Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale)
- Disposizioni transitorie e finali
Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta, mentre tutte le informazioni di preinformazione e di postinformazione, ove previsto, sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell'Osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.
La Regione deve provvedere, avvalendosi dell'Osservatorio, alla redazione di un prezzario di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, che dovrà essere articolato agli ambiti territoriali provinciali od omogenei.
Il prezzario, approvato dalla Giunta regionale, dovrà tenere di conto dei prezzi del genio civile (art. 89, comma 2 del D.Lgs. 163/06) ed evidenziare:
- i costi unitari utili per il calcolo dell'incidenza della mano d'opera risultante dai CCNL di comparto;
- i costi per la sicurezza e "degli oneri socioambietali".
Sono inoltre introdotte specifiche norme per regolare i subappalti dei lavori, che impongono alle stazioni appaltanti l'onere della costante verifica del rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dall'art. 118/ del citato D.Lgs. 163/06.
L'art. 20 della Legge, oltre ad imporre al subappaltatore tutti gli oneri previsti per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, al secondo comma, con un disposto di sicuro effetto pratico, si impone che i bandi di gara si previsto obbligatoriamente il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
Sempre ai fini del rispetto della sicurezza viene altresì stabilito, quale onere della direzione lavori, l'emissione dei relativi stati di avanzamento solo dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese delle prescrizioni contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento.
L'attenzione della Regione Toscana in materia di sicurezza continua con l'introduzione del cosiddetto "Tutor di cantiere" per i lavori superiori a cinque milioni di euro. Tale presenza potrà essere assicurata anche mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94 per la formazioni ed informazione per la sicurezza dello specifico cantiere. Tale introduzione forse nasce anche dalle positive esperienze poste in atto già con la collaborazione con il C.P.T. di Lucca con il progetto "FORMCANT", ove si realizza direttamente nei singoli cantieri, con un aula didattica itinerante, la formazione degli operai per le peculiarità del sito. Tale impegno è inoltre espressamente richiesto dal quarto comma dell'art. 23.
Interessante per i principi enunciati risulta l'art. 26 quale "Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro" ove impegna la Regione a valorizzare la crescita della "cultura della legalità nel lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza".
Di seguito vengono definiti ogni aspetto del processo edilizio relativo all'appalto dei lavori e delle parti attrici, prevedendo comunque specifici regolamenti di attuazione da emanarsi entro l'entrata in vigore della Legge.
Il consiglio Regionale ha pubblicato nello stesso bollettino specifico ordine del giorno collegato alla L.R. 13/07/07, n° 38 in merito alle competenze Stato-Regioni in detta materia.
A cura di Architetto Iunior Davide
Crovetti
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