NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: RESPINTO IL RICORSO DEI GEOLOGI
Le nuove Norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008) non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi, né su altri settori, comunque ...
Le nuove Norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008)
non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi, né
su altri settori, comunque riguardanti le dette competenze in tema
di costruzioni e relativi progetti, disciplinati da specifiche
disposizioni legislative.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
con la sentenza n. 5231 del 25 maggio, in risposta al ricorso
proposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in merito al D.M. 14
gennaio 2008, di approvazione delle nuove norme tecniche delle
costruzioni, avverso il quale sono stati dedotti dai Geologi sei
motivi d'impugnazione, relativi, in sintesi, all'omissione di
fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche
delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria
civile invece contemplate nelle precedenti norme tecniche approvate
con D.M. 14.9.2005, nel DM 11.3.1988, nella L. n. 64/74,
nell'Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 3274/2003, negli
Eurocodici 7 e 8 e nel D.Lgs. n. 163/2006.
In particolare, nel loro ricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi
ha contestato:
- l'esclusione dell'attività di microzonazione sismica nell'ambito della progettazione e della costruzione in siti ad alta vulnerabilità sismica;
- l'esclusione del modello geologico (ovvero della relazione geologica) dagli elaborati da acquisire tanto ai fini della zonazione sismica che della progettazione e costruzione in zona sismica;
- la mancata considerazione del modello geologico (alias relazione geologica) quale elemento di "particolare rilievo ai fini delle diverse fasi del progetto dell'opera", con conseguente omissione con effetti immediati dalla sua obbligatoria acquisizione nelle varie fasi di progettazione;
- l'esclusione della relazione geologica dagli elaborati da acquisire alla progettazione esecutiva;
- l'esclusione nell'ambito del collaudo statico dell'esame del modello geologico (alias relazione geologica);
- l'esclusione, nell'ambito degli interventi di consolidamento, di adeguamento e di miglioramento, della relazione geologica.
I giudici del TAR, dopo una breve disamina dei diversi capitoli
interessati, hanno chiarito che le nuove norme tecniche per le
costruzioni costituiscono una raccolta organica delle norme che
disciplinano la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di
sicurezza, la pubblica incolumità. E che tuttavia, tali norme
debbono essere necessariamente integrate e coordinate con i più
diffusi documenti tecnici, oltre che, ovviamente, con la disciplina
legislativa di settore.
Secondo tale principio, è evidente che le norme primarie e
secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o
richiedenti determinate attività conoscitive di competenza
esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo
il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto
nelle stesse norme tecniche, sia in virtù del principio di
gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare, da
quest'ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di
disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla
medesima materia.
Non sussiste dunque alcuna significativa omissione di attività
geologiche nel DM del 2008 (né alcun illegittimo contrasto delle
nuove con le vecchie NTC), in presenza di previsioni di carattere
generale, contenute nel nuovo DM, sulla necessità di acquisizione,
per la progettazione (anche in zona sismica), della relazione
geologica. Va comunque ribadita l'integrabilità delle NTC con norme
superiori postulanti specifici adempimenti relativi ad altre
acquisizioni geologiche, che non siano espressamente escluse dalle
NTC del 2008.
La sentenza del TAR ha, dunque, ribadito che nel DM impugnato non
si rileva "…alcuna apprezzabile e illegittima lesione e
compromissione delle relative prerogative e competenze esclusive,
dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta
competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e
relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le
NTC"
Ma, come si legge in un comunicato del Consiglio Nazionale dei
Geologi: "Nonostante il rigetto del ricorso, sul cui esito
certamente avranno pesato le mutate condizioni
politico-amministrative legate all'accadimento sismico abruzzese e
all'anticipata entrata in vigore delle stesse NTC, sussistono,
nella sentenza, profili giurisdizionali di notevole interesse per
la professionalità del geologo".
Documenti Allegati
Sentenza.pdfIL NOTIZIOMETRO