NOVITA' SULL'ACCORDO BONARIO
Il nuovo "Codice degli appalti" interviene sull'accordo bonario con l'articolo 240 che, di fatto oltre a recepire l'articolo 81 della direttiva 2004/CE/18 e ...
Il nuovo "Codice degli appalti" interviene sull'accordo bonario con
l'articolo 240 che, di fatto oltre a recepire l'articolo 81 della
direttiva 2004/CE/18 e l'articolo 72 della direttiva 20047/CE/17,
riprende anche l'articolo 31-bis della legge n. 109/1994 e
l'articolo 149 del DPR n. 554/1999.
Con l'articolo 240 viene confermato il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale al fine di applicare i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario precisando anche che l'accordo bonario stesso riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio della procedura, e che la procedura dell'accordo bonario stesso può essere reiterata per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un importo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale; in precedente con il comma 7 dell'articolo 149 del DPR n. 554/1999 era previsto che la procedura di accordo bonario poteva avere luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore raggiungevano nuovamente la soglia del 10 per cento differentemente da quanto precisato nel comma 1 dell'art. 31-bis in cui era precisato che la procedura per la definizione dell'accordo bonario poteva essere reiterata per una sola volta.
Ma occorre anche precisare che con il nuovo "Codice degli appalti" , a differenza di quanto era previsto nell'articolo 31-bis della legge n. 109/1994 in cui era necessario la costituzione di una commissione formata da tre componenti, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima.
La procedura che deve essere utilizzata sostanzialmente non ha alcuna modifica rispetto alla norma precedente ed infatti si estrinseca nei seguenti passi:
Con l'articolo 240 viene confermato il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale al fine di applicare i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario precisando anche che l'accordo bonario stesso riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio della procedura, e che la procedura dell'accordo bonario stesso può essere reiterata per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un importo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale; in precedente con il comma 7 dell'articolo 149 del DPR n. 554/1999 era previsto che la procedura di accordo bonario poteva avere luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore raggiungevano nuovamente la soglia del 10 per cento differentemente da quanto precisato nel comma 1 dell'art. 31-bis in cui era precisato che la procedura per la definizione dell'accordo bonario poteva essere reiterata per una sola volta.
Ma occorre anche precisare che con il nuovo "Codice degli appalti" , a differenza di quanto era previsto nell'articolo 31-bis della legge n. 109/1994 in cui era necessario la costituzione di una commissione formata da tre componenti, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima.
La procedura che deve essere utilizzata sostanzialmente non ha alcuna modifica rispetto alla norma precedente ed infatti si estrinseca nei seguenti passi:
- Comunicazione immediata del direttore dei lavori al responsabile del procedimento relativamente al raggiungimento della soglia del 10 per cento;
- trasmissione da parte del direttore dei lavori al responsabile del procedimento della relazione riservata;
- valutazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore;
- promozione da parte del responsabile del procedimento della costituzione della commissione er nel caso di appalti e di concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro;
- invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza;
- formulazione della proposta di accordo da parte della commissione se nominata o da parte del responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione;
- determinazione della stazione appaltante in merito alla proposta di accordo bonario entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta con comunicazione al responsabile del procedimento ed all'appaltatore;
- sottoscrizione dell'accordo bonario a seguito di adesione all'accordo stesso da parte dell'appaltatore.
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