NUOVA CIRCOLARE INPS/INAIL
Successivamente alla nota del Ministero del Lavoro da noi pubblicata nelle news del 28/12/2005, l’Inps ha emanato la circolare 30 dicembre 2005, n. 122 recan...
Successivamente alla nota del Ministero del Lavoro da noi
pubblicata nelle news del 28/12/2005, l’Inps ha emanato la
circolare 30 dicembre 2005, n. 122 recante: “ Rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti
di forniture e servizi ed altre attività. Il testo congiunto
INPS/INAIL” é indirizzato ai Dirigenti centrali e periferici, ai
Direttori delle Agenzie, ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali, al Coordinatore generale Medico
legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, al Presidente, ai
Consiglieri di Amministrazione, al Presidente e ai Membri del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, al Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci, al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo, ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e casse, al Presidente della
Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei
contributi agricoli unificati, ai Presidenti dei Comitati
regionali, ai Presidenti dei Comitati provinciali.
Con la circolare in argomento, dopo aver indicato le norme che regolano la materia,vengono trattate le modalità per la richiesta e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva( DURC) per le imprese diverse da quelle edili ed in dettaglio viene definito l’ambito di applicazione del DURC trattando, in particolare, l’oggetto, i richiedenti il DURC, il rilascio del DURC per: .
a) appalti pubblici di forniture;
b) appalti pubblici di servizi;
c) gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;
d) iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
Viene, per altro, confermato che ai fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della Circolare in argomento, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intersituazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Per ultimo viene trattato il procedimento per il DURC definendo la modalità di richiesta e la modalità ed i tempi di rilascio e precisando che per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line nei siti:
a) www.sportellounicoprevidenziale.it , per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
b) www.inail.it, per aziende ed intermediari;
c) www.inps.it, per aziende ed intermediari.
Potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
Con la circolare in argomento, dopo aver indicato le norme che regolano la materia,vengono trattate le modalità per la richiesta e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva( DURC) per le imprese diverse da quelle edili ed in dettaglio viene definito l’ambito di applicazione del DURC trattando, in particolare, l’oggetto, i richiedenti il DURC, il rilascio del DURC per: .
a) appalti pubblici di forniture;
b) appalti pubblici di servizi;
c) gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;
d) iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
Viene, per altro, confermato che ai fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della Circolare in argomento, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intersituazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Per ultimo viene trattato il procedimento per il DURC definendo la modalità di richiesta e la modalità ed i tempi di rilascio e precisando che per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line nei siti:
a) www.sportellounicoprevidenziale.it , per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
b) www.inail.it, per aziende ed intermediari;
c) www.inps.it, per aziende ed intermediari.
Potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
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