NUOVA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
La Giunta regionale dell’Umbria ha preadottato, su proposta dell’assessore regionale all’ambiente, Lamberto Bottini, la nuova legge regionale in materia di l...
La Giunta regionale dell’Umbria ha preadottato, su proposta
dell’assessore regionale all’ambiente, Lamberto Bottini, la nuova
legge regionale in materia di lavori pubblici. Il testo,
“Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di
regolarità contributiva per i lavori pubblici” ingloba e “abroga”
due “storiche” leggi regionali (la 19/86 su programmazione ed
esecuzione delle opere pubbliche e la 70/81 sui collaudi) e si
propone, è scritto nella relazione che lo accompagna, “l’obiettivo
ambizioso” di dettare “un insieme organico di norme per un campo di
azione molto ampio”.
In primo piano, nell’articolato, è la questione della sicurezza. La lotta agli infortuni (come è noto l’industria delle costruzioni è tra i comparti più martoriati dal fenomeno, in Umbria e in Italia) e la tutela della salute sono perseguiti da vari dispositivi contenuti nella legge e ne costituiscono, insieme al sostegno ed alla qualificazione del settore, la filosofia ispiratrice. Il criterio “ordinario” per l’aggiudicazione delle gare dovrà essere quello della “offerta economicamente più vantaggiosa” che, di per sè, fa riferimento e “valorizza” aspetti di natura sociale e civile, non compresi o scarsamente compresi in una pura logica di “massimo ribasso”. I soggetti aggiudicatori (Regioni e agenzie regionali, enti locali e ASL, che avranno tra l’altro l’obbligo di redigere una programmazione triennale, annualmente aggiornata, per tutti i lavori di importo superiore ai 50mila euro, ma anche altri soggetti che utilizzano fondi pubblici) saranno tenuti a valutare soluzioni di risparmio energetico e di limitazione dei rischi sul lavoro, l’utilizzo di materiali ecocompatibili o a impatto ridotto, l’uso di materiali di risulta da precedenti demolizioni, l’impiego di manodopera a tempo indeterminato.
Vengono estese anche ai lavori pubblici le norme in vigore per l’edilizia privata (legge 1/2004) in materia di DURC e di verifiche sulla congruità del numero di lavoratori impiegati. Saranno estesi i controlli nei cantieri e, in quelli i cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi molto consistenti o anomali, saranno rese costrittive altre misure, come la presenza continua del direttore dei lavori, coprendo le spese necessarie con i ribassi conseguiti. Da questi cantieri dovrà inoltre pervenire una relazione trimestrale all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici sulla conduzione dei lavori e la sicurezza. I bandi pubblici per le gare di appalto, ma anche gli avvisi e le lettere di invito, dovranno indicare, in un computo specifico e separato, il costo per la manodopera e per la sicurezza. Entrambi questi valori non potranno essere compresi nei ribassi d’asta.
Un importante capitolo della legge è dedicato all’elenco regionale prezzi. L’aggiornamento del prezziario regionale e dei costi per la sicurezza avviene con le seguenti modalità: approvazione da parte della Giunta entro il 31 ottobre di ciascun anno, pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre seguente; applicazione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. In caso di “mora” della Giunta sarà il dirigente regionale competente a provvedere all’aggiornamento, prendendo a base l’indice ISTAT del precedente mese di giugno.
Capitoli della legge sono dedicati a misure per la semplificazione, la trasparenza e la qualificazione della committenza pubblica. E’ istituito, in questo ambito, il “Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici”, che opererà in funzione di ausilio e assistenza alle amministrazioni aggiudicatici per promuovere la qualità dei progetti e degli interventi e risolvere problematiche complesse in riferimento alle tematiche ambientali, sismiche, della sicurezza e delle infrastrutture. Norme di “organizzazione amministrativa” (riepilogo di procedure standard, elenchi di professionisti per lavori di importo inferiore ai 100mila euro ecc.) sono adottate a supporto dei soggetti aggiudicatori, specie per quelli di dimensione più ridotta in rapporto alla complessità delle opere. Per questi ultimi sarà incentivata la pratica associativa ed è prevista, se richiesta, la “sussidiarietà” da parte della Regione.
Il testo preadottato sarà avviato alla procedura partecipativa formale prevista, prima di tornare all’esame della Giunta per la definitiva approvazione e la presentazione alla discussione del Consiglio regionale.
“I lavori pubblici e l’industria delle costruzioni costituiscono in Umbria – ha detto l’assessore Bottini – parte fondamentale dell’apparato produttivo e fonte primaria di reddito. Col testo che abbiamo adottato la Regione si dota di un complesso organico di misure che sostiene e promuove lo sviluppo del settore, attraverso la scelta di una via che, rifuggendo da improponibili misure autarchiche, fa della qualità, della trasparenza nella assegnazione degli appalti e della sicurezza nei cantieri lo strumento primario della competitività delle nostre imprese e della economia umbra. Le legge – ha detto Bottini - adotta inoltre norme e misure finalizzate a rendere più qualificato, snello e veloce il sistema degli appalti pubblici e ad elevare la efficienza, la capacità di progettazione, di esecuzione e realizzazione degli enti”.
In primo piano, nell’articolato, è la questione della sicurezza. La lotta agli infortuni (come è noto l’industria delle costruzioni è tra i comparti più martoriati dal fenomeno, in Umbria e in Italia) e la tutela della salute sono perseguiti da vari dispositivi contenuti nella legge e ne costituiscono, insieme al sostegno ed alla qualificazione del settore, la filosofia ispiratrice. Il criterio “ordinario” per l’aggiudicazione delle gare dovrà essere quello della “offerta economicamente più vantaggiosa” che, di per sè, fa riferimento e “valorizza” aspetti di natura sociale e civile, non compresi o scarsamente compresi in una pura logica di “massimo ribasso”. I soggetti aggiudicatori (Regioni e agenzie regionali, enti locali e ASL, che avranno tra l’altro l’obbligo di redigere una programmazione triennale, annualmente aggiornata, per tutti i lavori di importo superiore ai 50mila euro, ma anche altri soggetti che utilizzano fondi pubblici) saranno tenuti a valutare soluzioni di risparmio energetico e di limitazione dei rischi sul lavoro, l’utilizzo di materiali ecocompatibili o a impatto ridotto, l’uso di materiali di risulta da precedenti demolizioni, l’impiego di manodopera a tempo indeterminato.
Vengono estese anche ai lavori pubblici le norme in vigore per l’edilizia privata (legge 1/2004) in materia di DURC e di verifiche sulla congruità del numero di lavoratori impiegati. Saranno estesi i controlli nei cantieri e, in quelli i cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi molto consistenti o anomali, saranno rese costrittive altre misure, come la presenza continua del direttore dei lavori, coprendo le spese necessarie con i ribassi conseguiti. Da questi cantieri dovrà inoltre pervenire una relazione trimestrale all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici sulla conduzione dei lavori e la sicurezza. I bandi pubblici per le gare di appalto, ma anche gli avvisi e le lettere di invito, dovranno indicare, in un computo specifico e separato, il costo per la manodopera e per la sicurezza. Entrambi questi valori non potranno essere compresi nei ribassi d’asta.
Un importante capitolo della legge è dedicato all’elenco regionale prezzi. L’aggiornamento del prezziario regionale e dei costi per la sicurezza avviene con le seguenti modalità: approvazione da parte della Giunta entro il 31 ottobre di ciascun anno, pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre seguente; applicazione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. In caso di “mora” della Giunta sarà il dirigente regionale competente a provvedere all’aggiornamento, prendendo a base l’indice ISTAT del precedente mese di giugno.
Capitoli della legge sono dedicati a misure per la semplificazione, la trasparenza e la qualificazione della committenza pubblica. E’ istituito, in questo ambito, il “Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici”, che opererà in funzione di ausilio e assistenza alle amministrazioni aggiudicatici per promuovere la qualità dei progetti e degli interventi e risolvere problematiche complesse in riferimento alle tematiche ambientali, sismiche, della sicurezza e delle infrastrutture. Norme di “organizzazione amministrativa” (riepilogo di procedure standard, elenchi di professionisti per lavori di importo inferiore ai 100mila euro ecc.) sono adottate a supporto dei soggetti aggiudicatori, specie per quelli di dimensione più ridotta in rapporto alla complessità delle opere. Per questi ultimi sarà incentivata la pratica associativa ed è prevista, se richiesta, la “sussidiarietà” da parte della Regione.
Il testo preadottato sarà avviato alla procedura partecipativa formale prevista, prima di tornare all’esame della Giunta per la definitiva approvazione e la presentazione alla discussione del Consiglio regionale.
“I lavori pubblici e l’industria delle costruzioni costituiscono in Umbria – ha detto l’assessore Bottini – parte fondamentale dell’apparato produttivo e fonte primaria di reddito. Col testo che abbiamo adottato la Regione si dota di un complesso organico di misure che sostiene e promuove lo sviluppo del settore, attraverso la scelta di una via che, rifuggendo da improponibili misure autarchiche, fa della qualità, della trasparenza nella assegnazione degli appalti e della sicurezza nei cantieri lo strumento primario della competitività delle nostre imprese e della economia umbra. Le legge – ha detto Bottini - adotta inoltre norme e misure finalizzate a rendere più qualificato, snello e veloce il sistema degli appalti pubblici e ad elevare la efficienza, la capacità di progettazione, di esecuzione e realizzazione degli enti”.
a cura di www.regione.umbria.it
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