NUOVA REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 3 novembre scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 22/10/2007 recante “Regola tecnica di prevenzi...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 3 novembre scorso è stato
pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 22/10/2007
recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione
di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice
elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili,
industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.
Il decreto in argomento è composto da 6 articoli e da un allegato. Il decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Le disposizioni dettate dal decreto non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le disposizioni del decreto stesso possono costituire utili criteri di riferimento.
Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in regola con la previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento.
Nel decreto viene precisato che ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti devono essere realizzati in modo da:
Il decreto in argomento è composto da 6 articoli e da un allegato. Il decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Le disposizioni dettate dal decreto non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le disposizioni del decreto stesso possono costituire utili criteri di riferimento.
Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in regola con la previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento.
Nel decreto viene precisato che ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti devono essere realizzati in modo da:
- evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
- limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
- luoghi di installazione dei gruppi;
-
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
- marcatura CE
- alimentazione dei motori
- sistemi di scarico dei gas combusti
- protezione delle tubazioni
- mezzi di estinzione portatili
- segnaletica di sicurezza
A cura di Paolo
Oreto
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