NUOVE CONDIZIONI DI SCIOGLIMENTO
E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006, Supplemento Ordinario n.13, il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.5 recante la riform...
E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2006, Supplemento Ordinario n.13, il decreto legislativo 9 gennaio
2006, n.5 recante la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali con entrata in vigore il 16 luglio 2006. Il
testo normativo composto da 152 articoli nel riordino delle
procedure concorsuali e del fallimento d’impresa, riformula i ruoli
e le competenze di giudici, imprenditori e creditori, coinvolgendo
in alcune disposizioni le professioni tecniche.
L’articolo 68 del decreto determina le condizioni di scioglimento del contratto di appalto, mantenendo salve le norme stabilite per le opere pubbliche nell’ordinamento vigente dalla legge n.109/1994 e successive modifiche. Per i rapporti tra soggetti privati il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte.
Il termine di subentro dalla dichiarazione di fallimento è di sessanta giorni previa offerta di idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
L’articolo 68 del decreto determina le condizioni di scioglimento del contratto di appalto, mantenendo salve le norme stabilite per le opere pubbliche nell’ordinamento vigente dalla legge n.109/1994 e successive modifiche. Per i rapporti tra soggetti privati il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte.
Il termine di subentro dalla dichiarazione di fallimento è di sessanta giorni previa offerta di idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
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