Nel Decreto Sviluppo norme per il rafforzamento delle fonti energetiche non rinnovabili
Biocarburanti, idrocarburi, prodotti petroliferi, gas naturale, concessioni per le fonti idroelettriche. Sono questi i principali settori su cui il Governo è...
Biocarburanti, idrocarburi, prodotti petroliferi, gas naturale,
concessioni per le fonti idroelettriche. Sono questi i principali
settori su cui il Governo è intervenuto con il decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto Sviluppo) recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese", che con il Capo IV,
Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore
energetico, punta dritto sulle fonti energetiche non
rinnovabili, dimostrando ancora una volta il concetto di potenza
economica che da sempre influenza le scelte strategiche del
Paese.
Come già ricordato, il decreto-legge è un provvedimento d'urgenza che dovrebbe essere utilizzato solo in casi straordinari e di reale necessità. Gli ultimi Governi hanno, però, sempre più spesso utilizzato la norma straordinaria per portare avanti e velocemente interessi che esulano dal concetto di collettività e interesse comune. Per ultimo, il decreto-legge n. 83/2012 che, nonostante titolo "Misure urgenti per la crescita del Paese", dimostra ancora una volta (se mai fosse necessario) che l'aspetto economico delle lobby prevale sempre su quello sociale.
In un momento di particolare interesse per il futuro delle Fonti energetiche rinnovabili ed soprattutto di quelle fotovoltaiche impantanate nel ormai frequente problema del passaggio da un sistema incentivante (IV Conto Energia) ad un altro (V Conto Energia), il Governo ha deciso di attuare "Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico" che vanno ad incidere su biocarburanti, idrocarburi, prodotti petroliferi, gas naturale, concessioni per le fonti idroelettriche e reti per la distribuzione di energia.
Entriamo del dettaglio del Capo IV che coinvolge 7 articoli.
L'Art. 34, Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti modifica l'art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti) del D.Lgs. n. 28/2011 e inserisce alcuni vincoli autorizzativi in merito all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. In particolare, l'intervento del decreto Sviluppo è volto ad una maggiore razionalizzazione della filiera dei biocarburanti a favore di quelli di seconda generazione prodotti da materie cellulosiche, ligno-cellulosiche e alghe, evitando il ricorso a eccessive importazioni da paesi extra UE. L'art. 34 del decreto Sviluppo elenca, inoltre, tutti i rifiuti e sottoprodotti utilizzabili per la produzione dei biocarburanti che, a partire dall'1 novembre 2012, potranno beneficiare del cosiddetto "double counting", che prevede per i biocarburanti ricavati da tali rifiuti e sottoprodotti l'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.
L'Art. 35, Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi , pone l'ennesima modifica al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) che dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) ha avuto solo poche modifiche in meno rispetto al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).
L'Art. 36, Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero riduce da 180 a 90 i giorni per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d) della Legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché quelle degli oleodotti, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. L'articolo 36 applica, inoltre, alcune semplificazioni di natura amministrativa in materia di infrastrutture strategiche.
L'art. 37, Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, introduce significative modifiche a tempistiche e criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche. In particolare, la durata delle concessioni idroelettriche viene portata a 20 anni (dagli attuali 30). Ma l'aspetto più importante riguarda le gare per l'assegnazione delle concessioni (da effettuare 5 anni prima della scadenza) "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata".
Sull'argomento ricordiamo il recente intervento di APER (clicca qui)
L'art. 38 fornisce ulteriori semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.
L'art. 39 riguarda i Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.
Infine, l'art. 40 apporta al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo dell'articolato allegato alla presente notizie (clicca qui).
Come già ricordato, il decreto-legge è un provvedimento d'urgenza che dovrebbe essere utilizzato solo in casi straordinari e di reale necessità. Gli ultimi Governi hanno, però, sempre più spesso utilizzato la norma straordinaria per portare avanti e velocemente interessi che esulano dal concetto di collettività e interesse comune. Per ultimo, il decreto-legge n. 83/2012 che, nonostante titolo "Misure urgenti per la crescita del Paese", dimostra ancora una volta (se mai fosse necessario) che l'aspetto economico delle lobby prevale sempre su quello sociale.
In un momento di particolare interesse per il futuro delle Fonti energetiche rinnovabili ed soprattutto di quelle fotovoltaiche impantanate nel ormai frequente problema del passaggio da un sistema incentivante (IV Conto Energia) ad un altro (V Conto Energia), il Governo ha deciso di attuare "Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico" che vanno ad incidere su biocarburanti, idrocarburi, prodotti petroliferi, gas naturale, concessioni per le fonti idroelettriche e reti per la distribuzione di energia.
Entriamo del dettaglio del Capo IV che coinvolge 7 articoli.
L'Art. 34, Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti modifica l'art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti) del D.Lgs. n. 28/2011 e inserisce alcuni vincoli autorizzativi in merito all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. In particolare, l'intervento del decreto Sviluppo è volto ad una maggiore razionalizzazione della filiera dei biocarburanti a favore di quelli di seconda generazione prodotti da materie cellulosiche, ligno-cellulosiche e alghe, evitando il ricorso a eccessive importazioni da paesi extra UE. L'art. 34 del decreto Sviluppo elenca, inoltre, tutti i rifiuti e sottoprodotti utilizzabili per la produzione dei biocarburanti che, a partire dall'1 novembre 2012, potranno beneficiare del cosiddetto "double counting", che prevede per i biocarburanti ricavati da tali rifiuti e sottoprodotti l'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.
L'Art. 35, Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi , pone l'ennesima modifica al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) che dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) ha avuto solo poche modifiche in meno rispetto al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).
L'Art. 36, Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero riduce da 180 a 90 i giorni per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d) della Legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché quelle degli oleodotti, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. L'articolo 36 applica, inoltre, alcune semplificazioni di natura amministrativa in materia di infrastrutture strategiche.
L'art. 37, Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, introduce significative modifiche a tempistiche e criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche. In particolare, la durata delle concessioni idroelettriche viene portata a 20 anni (dagli attuali 30). Ma l'aspetto più importante riguarda le gare per l'assegnazione delle concessioni (da effettuare 5 anni prima della scadenza) "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata".
Sull'argomento ricordiamo il recente intervento di APER (clicca qui)
L'art. 38 fornisce ulteriori semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.
L'art. 39 riguarda i Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.
Infine, l'art. 40 apporta al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo dell'articolato allegato alla presente notizie (clicca qui).
A cura di Ilenia
Cicirello
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