Niente imposta di bollo per SCIA e DIA

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che Enti e privati devono presentare al Com...

09/04/2013
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate che con la risoluzione 8 aprile 2013, n. 24/E ha risposto ad un quesito formulato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno in merito alla applicazione dell'imposta di bollo ai seguenti documenti:
  • segnalazione certificata di inizio attività e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
  • il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
  • richieste di verifiche in corso d'opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

In riferimento al primo punto, l'Agenzia ha ricordato che l'articolo 3 della tariffa, allegata al DPR n. 642/1972 prevede l'assoggettamento all'imposta, tra gli altri, delle "... Istanze (...) dirette agli uffici e agli organi, (...), dell'Amministrazione dello Stato, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili...". Già con la risoluzione n. 109/2001, l'Agenzia ha avuto modo di chiarire che le dichiarazioni di inizio attività "...non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto... Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo (...) non è possibile far rientrare tra le istanze...le denunce di inizio attività (...) che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo...".

La dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122), il quale stabilisce che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (...) è sostituito da una segnalazione dell'interessato...".

Dunque, la SCIA non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazione di detta segnalazione non sia prevista da parte dell'amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o, comunque, il rilascio di certificazioni.

Per quanto concerne l'attestato di rinnovo periodico, l'articolo 5 del DPR n. 151/2011 stabilisce che "La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7". Alla presentazione di tale dichiarazione non l'emanazione di un provvedimento amministrativo in quanto il Comando dei vigili del fuoco si limita a rilasciare solo una ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Dunque, anche in questo caso la dichiarazione con la quale di comunica l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio non deve essere assoggettata all'imposta di bollo in quanto non integra una istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione.

Per quanto concerne il il nulla osta di fattibilità, secondo l'Agenzia questo rientra tra gli Atti e Provvedimenti previsti dall'art. 4 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972 e, pertanto, è soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

In riferimento, infine, alle richieste di verifiche in corso d'opera, se a seguito della effettuazione di dette visite, l'amministrazione proceda all'emanazione di un atto amministrativo, sia l'istanza presentata dall'ente o dal privato che il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati ad imposta di bollo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa del DPR n. 642/1972.

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