Niente oneri per la sicurezza nelle gare di progettazione

Negli appalti di servizi di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da ...

27/11/2014
Negli appalti di servizi di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 21 novembre 2014, n. 1690, rigettando il ricorso presentato contro l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi e delle prestazioni relative alla direzione lavori, alla misurazione, alla redazione di tutti gli atti e documenti della contabilità e al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori e per ogni altra prestazione richiesta per il completamento dell'incarico fino alla ultimazione e al certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Adeguamento della stazione di sollevamento Santa Corona nel Comune di Pietra Ligure e suo collegamento al sistema di collettamento e depurazione del Comune di Borghetto Santo Spirito.

Tra i motivi del ricorso, la ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), in forza del quale andrebbero inderogabilmente indicati, anche negli appalti di servizi, i costi relativi alla sicurezza.

I giudici di primo grado hanno ricordato che la giurisprudenza amministrativa è ormai d'accordo nel ritenere che negli appalti di servizi di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro. In particolare, non si profilano in tale ambito rischi da interferenze esterne (derivanti, ad esempio, dalle particolari condizioni dei luoghi in cui dovrà svolgersi l'attività) ed è per questa ragione che l'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008, esclude espressamente l'obbligo per la stazione appaltante di indicare detti oneri nel bando di gara.

Il problema dei ribassi nelle gare di progettazione
L'esito della sentenza del TAR mette in luce anche un altro interessante aspetto relativo all'ormai noto problema dei massimi ribassi nelle gare di progettazione. Nella gara in questione, l'appellante, arrivato settimo, aveva presentato un ribasso del 45,00%, mentre lo studio che ha vinto ha proposto un ribasso del 65,296%. Senza voler entrare troppo nel merito dei numeri, è utile ricordare che il problema dei ribassi "anomali" ha condotto il mercato a vivere la progettazione come un accessorio inutile e il Paese ad appalti infiniti, con varianti, ricorsi e qualità al limite della decenza.

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