Norme Tecniche Costruzioni 2018 (NTC): transitorio differenziato per opere pubbliche e private

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasp...

26/02/2018

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 sono state finalmente approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) che hanno necessitato di ben 4 anni di passaggi burocratici per vedere la luce dopo prima approvazione in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).

Ricordiamo, infatti, che dopo la burrascosa approvazione del 14 novembre 2014 da parte del CSLP (che aveva lasciato scontenti un po' tutti), sono dovute arrivare i via libera da parte del Ministero dell'interno, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza Unificata e per ultimo della Commissione europea a cui è spettato il compito di verificare l'impatto delle nuove norme tecniche sul mercato dei materiali da costruzione e la conseguente compatibilità con le norme europee sulla concorrenza. Il tutto con il problema che se uno di questi pareri fosse stato negativo, si sarebbe dovuto ricominciare dal principio.

Con la pubblicazione in Gazzetta, finalmente gli operatori del settore hanno un nuovo testo che entrerà in vigore il 22 marzo 2018 con differenti periodi transitori per le opere private e per le opere pubbliche.

Il Decreto è costituito da 3 articoli con allegato il testo relativo all'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni:

  • art. 1 - Approvazione
  • art. 2 - Ambito di applicazione e disposizioni transitorie
  • art. 3 - Entrata in vigore

Transitorio per le opere pubbliche

Come specificato all'art. 2, comma 1, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Relativamente, poi, ai contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi (se redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale14 gennaio 2008) già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni la facoltà di applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Transitorio per le opere private

Al comma 2 dell’articolo 2 è precisato che per le opere private le cui opere strutturali sono in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

In allegato una circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che fa il punto sulla situazione relativa al periodo transitorio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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