Norme Tecniche Costruzioni (NTC): Aggiornamento dell'ultima ora
Dopo un processo di revisione cominciato nel 2012, l'approvazione della prima bozza ufficiale da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) del...
Dopo un processo di revisione cominciato nel 2012, l'approvazione della prima bozza ufficiale da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) del 14 novembre 2014 e un toto data che è subito partito proponendo date a partire dai primi mesi del 2015, arrivati quasi a ottobre 2016 e dopo 2 anni le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) sono in dirittura d'arrivo.
Il 27 settembre 2016 è stato dato il via libera al Decreto Ministeriale di approvazione della revisione ed aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, con la precisazione che rispetto alle NTC 2008, il nuovo testo normativo è stato parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica del settore delle costruzioni, sia a seguito dell'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di prodotti da costruzione, nonché nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei, fra cui gli Eurocodici.
Come indicato nella relazione illustrativa al decreto di approvazione, per molti aspetti il testo normativo è stato semplificato e reso più chiaro, anche a seguito dell'impatto determinato dall'applicazione concreta delle norme tecniche attualmente vigenti nei diversi contesti operativi, dal mondo della produzione di materiali, prodotti e componenti strutturali, al settore della progettazione e realizzazione delle opere, agli ambiti istituzionali preposti alla verifica di conformità dei progetti ed al controllo di qualità di prodotto e di processo.
Il testo delle nuove NTC, rispetto alle precedenti, è stato reso ancor più in linea con il quadro normativo comunitario ed in particolare con i contenuti degli Eurocodici, che hanno costituito un riferimento essenziale per la trattazione di molti argomenti ed ai quali è possibile far riferimento per eventuali approfondimenti, nonché con le disposizioni dell'Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione, in particolare in relazione alla sopravvenuta pubblicazione del citato Regolamento UE n. 305/2011, relativo alla commercializzazione dei prodotti da costruzione, che ha abrogato e sostituito la precedente Direttiva 89/106/CE sulla materia.
Per quanto concerne l'articolazione, le nuove NTC sono costituite dai seguenti capitoli:
- Oggetto
- Sicurezza e prestazioni attese
- Azioni sulle costruzioni
- Costruzioni civili e industriali
- Ponti
- Progettazione geotecnica
- Progettazione in presenza di azioni sismiche
- Costruzioni esistenti
- Collaudo statico
- Redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo
- Materiali e prodotti per uso strutturale
- Riferimenti tecnici.
Rispetto alle NTC 2008, nel testo in approvazione si è proceduto ad una riscrittura di intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è altresì proceduto ad una riorganizzazione complessiva delle norme, spostando alcuni paragrafi nell'ambito dello stesso capitolo per renderne più omogenea la lettura, pur conservando di massima l'articolazione dei paragrafi ormai sedimentata.
È già stato previsto che i prossimi aggiornamenti punteranno ad un'ulteriore semplificazione, anche a livello formale, del testo e ad una maggiore sintesi dei contenuti delle norme, attraverso l'eliminazione di alcune parti introduttive, esplicative o didascaliche, e non prescrittive o prestazionali, inserite nei vari capitoli del testo, che appaiono pleonastiche, ma che in questa versione sono state conservate per non modificare eccessivamente l'impianto complessivo delle NTC 2008 ormai consolidato.
Entriamo nel dettaglio di alcuni capitoli.
Capitolo 6 – Progettazione geotecnica
Questo capitolo ha subìto modificazioni e integrazioni nei riguardi sia degli aspetti generali della progettazione geotecnica, sia di aspetti riguardanti singole opere o interventi geotecnici. Da evidenziare l'eliminazione degli approcci alternativi alla progettazione, conseguendo una sostanziale semplificazione delle procedure resa possibile dall'esperienza progressivamente accumulata nell'applicazione delle NTC 2008. Per tutte le opere e gli interventi è stato evidenziato come la progettazione debba rispettare le prescrizioni sia di questo capitolo sia del Capitolo 7, in particolare il §7.11, per quanto attiene gli aspetti sismici. Ulteriore semplificazione riguarda le verifiche nei riguardi degli stati limite ultimi idraulici, distinguendo le situazioni più ricorrenti, trattate con un approccio più semplice, dai casi più complessi, spesso riferibili a situazioni molto diverse tra loro, per i quali la scelta dello strumento di valutazione quantitativa è lasciata al progettista, con la prescrizione di raggiungere adeguati margini di sicurezza.
E' stato chiarito (§ 6.2.4.1.3) che le analisi finalizzate al dimensionamento strutturale degli elementi (fondazioni, muri, paratie, opere in sotterraneo) nelle quali si consideri l'interazione terreno-struttura si eseguono con i valori caratteristici dei parametri geotecnici, amplificando l'effetto delle azioni con i coefficienti parziali del gruppo A1.
Capitolo 7 - Progettazione per azioni sismiche
La revisione del Capitolo 7 ha riguardato sia gli aspetti generali della progettazione e verifica delle costruzioni in zona sismica, sia quelli più specifici di alcuni titoli strutturali. Tale capitolo è stato reso più aderente all'Eurocodice 8; contestualmente è stata migliorata la struttura del testo, facilitata la lettura e migliorata la forma espositiva. Fra le principali modifiche introdotte si evidenzia:
- scompare, in generale, il richiamo alle zone sismiche, ancora residuale nel testo delle NTC 2008 e viene invece introdotto un sistematico riferimento all'accelerazione sismica;
- al § 7.1 - Requisiti nei confronti degli stati limite sono state introdotte le definizioni di “capacità” e “domanda” (in termini di rigidezza, resistenza e duttilità); in tal modo si è inteso introdurre nelle NTC il concetto di “progettazione in capacità”, che si sta diffondendo non soltanto nell'ambito scientifico, ma anche a livello professionale-operativo (tale concetto, in linea anche con gli Eurocodici, sarà inserito nella nuova Circolare applicativa delle NTC in corso di definizione);
- al §7.2.1, Caratteristiche generali delle costruzioni sono state introdotte delle modifiche per allineare il testo normativo all'Eurocodice 8;
- al §7.2.2, Criteri generali di progettazione dei sistemi strutturali le modifiche apportate chiariscono il concetto di comportamento "dissipativo" e "non dissipativo" delle costruzioni; è stato inoltre inserito il concetto di "progettazione in capacità", più generale ed estensivo del termine “gerarchia delle resistenze”, in esso ricompreso, già introdotto nel testo delle NTC 2008;
- al § 7.2.3, Criteri di progettazione di elementi
strutturali "secondari" ed elementi non strutturali sono
stati maggiormente chiariti i seguenti aspetti:
- Elementi secondari: per gli elementi secondari ed i loro collegamenti è stato precisato che essi devono essere progettati e dotati di dettagli costruttivi per sostenere i carichi gravitazionali, quando sono soggetti a spostamenti causati dalla più sfavorevole delle condizioni sismiche di progetto allo SLC stato limite di collasso;
- Elementi costruttivi non strutturali: sono stati chiariti i compiti delle varie figure coinvolte (progettista, direttore lavori e fornitore /installatore) per ciò che concerne la progettazione e l' installazione antisismica degli elementi costruttivi non strutturali.
- al paragrafo § 7.2.5, Requisiti strutturali degli elementi di fondazione sono state riviste e precisate le norme per la progettazione delle strutture di fondazione superficiali e di quelle su pali;
- al paragrafo § 7.2.6 sono stati precisati i criteri di modellazione della struttura e dell'azione sismica;
Capitolo 8 - Costruzioni esistenti
Le principali modifiche apportate rispetto alle NTC 2008 sono le seguenti:
- al § 8.3, confermando che le verifiche sugli edifici esistenti vanno generalmente effettuate per i soli SLU, è stato precisato che per edifici di classe IV sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6; in quest'ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti;
- Al § 8.4, Classificazione degli interventi, è stato invertito l'ordine di elencazione dei tipi di intervento sugli edifici esistenti, partendo dagli interventi di riparazione o locali, passando per gli interventi di miglioramento, sino a giungere agli interventi di adeguamento;
- Al § 8.4.1, ora denominato Riparazione o intervento locale, sono state maggiormente specificate le finalità degli interventi locali, precisando altresì che “Il progetto e la valutazione della sicurezza (…)” devono dimostrare “che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti”; ciò a differenza del testo del 2008, che stabiliva che “Il progetto e la valutazione della sicurezza (…)” devono dimostrare “che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.” E' stata però introdotta la precisazione che “Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l'incremento di sicurezza”.
- Al § 8.4.2, Interventi di miglioramento, con la finalità di indicare dei limiti minimi per il miglioramento, si è precisato che “per la combinazione sismica delle azioni, il valore di zE può essere minore dell'unità” precisando però che “a meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III e IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,4”;
- Al § 8.4.3, Interventi di adeguamento, in relazione ai tipi di intervento per i quali è obbligatorio l'adeguamento, sono state apportate le seguenti precisazioni: per il caso b) è stata aggiunta la frase “e tali da alterarne significativamente la risposta”; per il caso c) è stato precisato i carichi globali in fondazione devono essere “valutati secondo la combinazione caratteristica per carichi gravitazionali di cui alla Equazione 2.5.2”; per il punto d) è stato aggiunto il seguente paragrafo; “nel caso di edifici, effettuare interventi strutturali che trasformino il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani”;
- sempre al § 8.4.3, per il solo caso c), cioè per gli interventi con “variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione, nella combinazione SLU, superiori al 10%”, è stata introdotta la possibilità di assumere il coefficiente zE=0,80 anziché zE=1 per effettuare l'adeguamento sismico, cioè di conseguire un livello di sicurezza pari all'80% rispetto a quello delle nuove costruzioni. Ciò è stato previsto in quanto il citato punto c), rispetto agli altri facenti parte dell'elenco dei casi in cui è obbligatorio l'adeguamento, è un intervento che non comporta modifiche strutturali, ma solo un cambiamento di destinazione d'uso;
- al § 8.5.3 dedicato alla Caratterizzazione meccanica dei materiali, oltre ad aver meglio definito i “beni culturali” da un punto di vista giuridico e introdotto anche la fattispecie relativa agli “insediamenti storici”, si è precisato che in relazione alle indagini e prove da effettuarsi ai fini della caratterizzazione predetta “Le prove di cui alla Circolare 8 settembre β010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001”:
- al § 8.5.4 sono stati meglio definiti i livelli di conoscenza, articolati in tre livelli progressivi da LC1 a LC3;
- a l § 8.7.5 sono state precisate le verifiche da effettuare nel caso di interventi locali, prima limitate ai soli interventi di miglioramento e adeguamento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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