Norme tecniche costruzioni 2018: Ricorso al TAR del Consiglio nazionale dei geologi

Dopo che il Comitato per la Diagnostica e la Sicurezza delle Costruzioni e dei Beni Culturali ha anticipato agli inizi del mese di maggio il ricorso al TAR c...

05/06/2018

Dopo che il Comitato per la Diagnostica e la Sicurezza delle Costruzioni e dei Beni Culturali ha anticipato agli inizi del mese di maggio il ricorso al TAR contro le NTC 2018 che "mettono a rischio la sicurezza del patrimonio edilizio degli italiani" (leggi articolo), un nuovo ricorso viene, adesso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi che con la Circolare n. 428 dell’1 giugno 2018 ha confermato di aver promosso, mediante notifica, il ricorso al T.A.R. Lazio - Roma per l'annullamento del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno e il capo dipartimento della protezione civile, del 17 gennaio 2018.

In pratica, il Consiglio nazionale dei geologi chiede l’annullamento di alcune parti delle norme tecniche delle costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle  «Norme tecniche per le costruzioni»” ed, in particolare dei paragrafi:

  • 2.2.6 - Verifiche
  • 5.1 - Ponti stradali
  • 6.1.1 - Oggetto delle norme
  • 6.2.1 - Caratterizzazione e modellazione geologica del sito
  • 6.2.2 - Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica                            
  • 6.10 - Consolidamento geotecnico di opere esistenti
  • 6.12 - Fattibilità di opere su grandi aree
  • 7.11.2 - Caratterizzazione geotecnica ai fini sismici 
  • 8.2 - Criteri generali
  • 8.3 - Valutazione della sicurezza
  • 8.4 - Classificazione degli interventi
  • 10.1 - Caratteristiche generali
  • 12 - Riferimenti tecnici

nonché dei paragrafi

  • 3.2.2 - Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche
  • 6.4.3.1.1 - Resistenze di pali soggetti a carichi assiali
  • 7.11.3.4.3 - Metodologie di analisi

e di quelli contenenti previsioni similari.

I motivi di ricorso sono, in sintesi, i seguenti:

  1. violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» possono legittimamente disporre;
  2. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali;
  3. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica;
  4. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi similari.

In allegato il testo integrale della Circolare n. 428 dell’1 giugno 2018.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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