Notariato: Studio sulla Riforma del Condominio

Il Consiglio nazionale del Notariato ha, recentemente approvato uno studio che ha approfondito le questioni di interesse notarile in riferimento alla riforma...

20/03/2014
Il Consiglio nazionale del Notariato ha, recentemente approvato uno studio che ha approfondito le questioni di interesse notarile in riferimento alla riforma del condominio.
Lo studio si compone di tre distinti piani di indagine.

La prima parte riguarda la natura giuridica del condominio, riletta dall’angolo visuale della regola contenuta nell’art. 2659, comma 1, n. 1 ult. cpv., c.c., con il dichiarato intento di provare a stabilire se tale norma abbia una rilevanza circoscritta al solo piano della pubblicità immobiliare (e se così con quale valenza: dichiarativa oppure meramente notiziale); in esito contrario, residua verificare se la stessa norma valga a riconcettualizzare la nozione di condominio, inaugurando in tal modo un suo inedito processo di entificazione giuridica. La ricaduta applicativa di una simile scelta è evidente. Da essa dipende se la titolarità dei rapporti attivi e passivi (per gli atti relativi ai condominii) spetti tuttora ai singoli condomini oppure faccia adesso capo allo stesso condominio.

La seconda parte è invece dedicata al Registro dei beni condominiali (o “Registro dell’anagrafe condominiale”) introdotto nel codice civile per il tramite dell’art. 1130, comma 6, c.c. L’obiettivo in questo caso è quello di approfondire la funzione notiziale di siffatto microsistema pubblicitario, saggiando anche la sua attitudine a costituire una “porta di ingresso” in materia di condominio al principio dell’apparenza giuridica, che, negato dalla Cassazione a Sezioni Unite, 8 aprile 2002, n. 5035, sembra avere recuperato nuovi spazi ordinamenti a seguito della recente riforma, conservando tuttora «il fascino delle cose poco note».

La terza ed ultima parte ha ad oggetto le vicende circolatorie dei beni facoltativamente Condominiali (come l’alloggio del portiere o l’ampio locale comune destinato a sala giochi). Qui le principali questioni da affrontare sono essenzialmente due e riguardano, da un lato, la legittimazione dell’amministratore a vendere (o a costituire diritti reali minori sui) beni condominiali, dall’altro, le formalità pubblicitarie che devono essere curate successivamente alla conclusione di siffatti negozi giuridici.

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