Nuova direttiva appalti e servizi: OEPV unico criterio di aggiudicazione
Con buona pace di tutti, con la nuova direttiva 2014/24/UE, che sostituisce la precedente direttiva 2004/18/CE, per gli appalti di lavori e per gli appalti ...
Con buona pace di tutti, con la nuova direttiva
2014/24/UE, che sostituisce la precedente direttiva 2004/18/CE,
per gli appalti di lavori e per gli appalti di forniture e servizi
sopra soglia, l’unico criterio di aggiudicazione possibile sarà
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In pratica, per gli appalti pubblici di lavori sopra la soglia di 5.186.000 Euro e per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni sopra la soglia di 207.000 Euro che si abbassa a 134.000 Euro nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità, l’unico criterio di aggiudicazione ammissibile, così come disposto dall’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In verità il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa esposto al citato articolo 67 è notevolmente diverso da quello precedentemente individuato nella direttiva 2004/18/CE perché oggi l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68 della direttiva stessa e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:
C’è, anche, da precisare che tra i “considerando” alla direttiva viene precisato che “qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all’esecuzione dell’appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente”.
Le amministrazioni, invece, potrebbero scegliere diversi criteri di aggiudicazione per gli appalti di lavori e gli appalti di forniture e servizi sotto le soglie precedentemente indicate e non sarebbe male che gli organismi rappresentativi nazionali sia delle imprese che delle professioni si esprimano chiaramente su questo problema anche per indirizzare il Governo, il Parlamento e l’Autorità di vigilanza sulle scelte che per quanto concerne gli appalti sotto soglia possono, tranquillamente, essere diversi da quelli sopra soglia.
In verità abbiamo due anni di tempo ma non sarebbe meglio arrivare prima con un nuovo testo unico, mettendo in pensione sia il Codice dei contratti che il Regolamento di attuazione?
In pratica, per gli appalti pubblici di lavori sopra la soglia di 5.186.000 Euro e per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni sopra la soglia di 207.000 Euro che si abbassa a 134.000 Euro nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità, l’unico criterio di aggiudicazione ammissibile, così come disposto dall’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In verità il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa esposto al citato articolo 67 è notevolmente diverso da quello precedentemente individuato nella direttiva 2004/18/CE perché oggi l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68 della direttiva stessa e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:
- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
- b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o
- c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
C’è, anche, da precisare che tra i “considerando” alla direttiva viene precisato che “qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all’esecuzione dell’appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente”.
Le amministrazioni, invece, potrebbero scegliere diversi criteri di aggiudicazione per gli appalti di lavori e gli appalti di forniture e servizi sotto le soglie precedentemente indicate e non sarebbe male che gli organismi rappresentativi nazionali sia delle imprese che delle professioni si esprimano chiaramente su questo problema anche per indirizzare il Governo, il Parlamento e l’Autorità di vigilanza sulle scelte che per quanto concerne gli appalti sotto soglia possono, tranquillamente, essere diversi da quelli sopra soglia.
In verità abbiamo due anni di tempo ma non sarebbe meglio arrivare prima con un nuovo testo unico, mettendo in pensione sia il Codice dei contratti che il Regolamento di attuazione?
A cura di arch. Paolo
Oreto
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