Nuovo Codice Appalti: 46 provvedimenti per completare la riforma
34 Decreti e 12 linee guida per un totale di 46 provvedimenti che Ministeri e ANAC dovranno predisporre per completare quella che sarà la riforma degli appal...
34 Decreti e 12 linee guida per un totale di 46 provvedimenti che Ministeri e ANAC dovranno predisporre per completare quella che sarà la riforma degli appalti pubblici.
Chi ha pensato che con l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l'Italia avesse avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione, vanificando ogni tentativo di risollevare uno dei settori principali del Paese.
Leggendo con la dovuta attenzione lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in riferimento alla legge delega n. 11/2016, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un numero impressionante di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato. Si tratta di ben 34 decreti e 12 linee guida per un totale di 46 provvedimenti che Ministeri ed ANAC dovranno predisporre al più presto e che, con molta probabilità renderanno il sistema degli appalti più complesso di quello attuale.
Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 46 nuovi provvedimenti, non dovrebbe essere difficile dedurre che la sbandierata semplificazione non solo non ci sarà, ma che il nuovo sistema che sta per nascere renderà il comparto delle opere pubbliche più iperstatico di quello attuale con un numero di provvedimenti e, quindi, di articoli di gran lunga maggiore di quello vigente.
Nell'allegata tabella dove sono riportati separatamente i provvedimenti che dovranno predisporre i Ministeri e quelli che dovrà predisporre l'ANAC per ogni riga che riporta la tipologia di provvedimento è individuata la scadenza temporale e le eventuali norme da utilizzare nel periodo transitorio. E' semplice notare come per quasi tutti i provvedimenti non c'è alcuna scadenza temporale e che per alcuni in un periodo transitorio non quantificato dovranno essere utilizzate intere parti del Regolamento n. 207/2010.
Sembra che nel parere che stanno provvedendo a predisporre Camera e Senato sarà inserita la richiesta di ridurre il numero di provvedimenti e/o di indicare, quantomeno, le scadenza temporali per la predisposizione dei provvedimenti stessi.
Ma, successivamente alla richiesta di modifiche che dovrà essere inoltrata al Governo entro il 6 aprile 2016 ci sarà il tempo tecnico per queste modifiche? Il Governo dopo aver effettuato le modifiche richieste da Camera e Senato dovrà inoltrare nuovamente il provvedimento alle Camere che avranno ulteriori 15 giorni di tempo che non sono compatibili con la scadenza del 18 aprile 2016.
Mi ritorna in mente la soluzione del doppio provvedimento prevista nella legge delega.
E' vero che la legge delega dà la facoltà al Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo al posto del primo di recepimento delle direttive entro il 18 aprile e del secondo di riordino entro il 31 luglio (vedi articolo 1, comma 1 della legge delega n. 11/2016) ma alla luce dei tanti segnali leggibili nell'audizione del Presidente Cantone sarebbe auspicabile che tutte le forze interessate (associazioni di imprese, consigli nazionali, sindacati, enti appaltanti) da tale importante provvedimento spingano le forze politiche a comprendere che è opportuno scegliere la strada del doppio provvedimento con più tempo per evitare quello che ha detto Cantone e cioè che il provvedimento predisposto dal Governo “sia quanto di meglio si poteva fare tenendo presente i tempi e tenendo presente una legge delega che ha tanti aspetti meritori ma che è stata caricata moltissimo in fase parlamentare”.
A cura di arch. Paolo Oreto
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