Nuovo Codice Appalti: Direzione dei Lavori senza regole
Con l’articolo 217, comma 1, lettera u2) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) è stata abrogata dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 ...
Con l’articolo 217, comma 1, lettera u2) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) è stata abrogata dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 aprile 2016) la Parte II, Titolo VIII (Esecuzione dei lavori) del Regolamento n. 207/2010. Sono stati, quindi, abrogati gli articoli dal 147 al 170.
Da oltre 4 mesi si è aperto un vuoto normativo, di cui non si era accorta neanche l’ANAC che, nelle relative linee guida poste in consultazione, aveva inserito tali articoli tra quelli che sarebbero stati abrogati con l’approvazione delle linee guida stesse.
In particolare, il direttore dei lavori, sino a quando non entreranno in vigore le linee guida di cui all’articolo 111, comma 1 del nuovo Codice, già approvate dall’ANAC ma che per diventare operative devono essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, non ha alcuno riferimento per quanto concerne tutte gli atti che vanno dalla consegna dei lavori all’ultimazione degli stessi mentre continuano a restare in vigore gli articoli relativi alla contabilità dei lavori contenuti nella Parte II Titolo IX (Contabilità dei lavori) Capi I e II (dall’articolo 178 all’articolo 210).
Ma c’è di più, al problema da noi sollevato in una precedente
notizia del 02/08/2016 (leggi
news) il Capo Ufficio Stampa del Ministro delle Infrastrutture
aveva inviato alla nostra redazione la seguente smentita:
“NESSUN VUOTO NORMATIVO SULLA DIREZIONE LAVORI – CON RICHIESTA
DI PUBBLICAZIONE. In merito all’articolo di oggi su
Lavoripubblici.it “Nuovo Codice Appalti: vuoto normativo per il
Direttore dei Lavori” si smentisce l’affermazione sostenuta.
La lettera u dell’articolo 217, infatti, prevede che il
Titolo VIII sia abrogato dall’entrata in vigore degli atti
attuativi. Quindi fino all’adozione dei relativi atti (per esempio,
i compiti del direttore dei lavori attualmente al parere del
CSLLPP) continua ad applicarsi il d.p.R. n. 207 del 2010”.
Essendo certi di quanto da noi affermato, prima di pubblicare la smentita del Capo dell’Ufficio Stampa del MIT, abbiamo risposto confermando la veridicità dell'informazione e l'inesattezza della nota del MIT e che avremmo, anche, potuto pubblicare la nota di smentita ma non senza la nostra analisi.
A tale nostra risposta il Capo dell’Ufficio Stampa del MIT il giorno successivo ha risposto che avrebbe inoltrato la nostra mail ai tecnici del MIT per ulteriori approfondimenti.
Considerato che ad oggi non abbiamo alcuna notizia, riteniamo opportuno continuare a riaffermare che, in atto esiste un vuoto normativo creatosi con l’abrogazione “tout court” e senza alcun periodo transitorio degli articoli (dal 147 al 177) relativi alla Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010; in pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento relativamente, tra l’altro, alla consegna dei lavori, alla sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, ala determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai danni cagionati per fora maggiore, all’accettazione qualità ed impiego dei materiali che durerà sin quando non sarà pubblicato il decreto del MIT relativo all’articolo 111, comma 1 relativo alle modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione di lavori.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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