Nuovo Codice Appalti: In Gazzetta il decreto con i nuovi corrispettivi

Nessun equivoco, il nuovo decreto per la determinazione dell'importo a base d'asta "potrà" essere utilizzato dalle stazioni appaltanti che avranno quindi anc...

28/07/2016

Nessun equivoco, il nuovo decreto per la determinazione dell'importo a base d'asta "potrà" essere utilizzato dalle stazioni appaltanti che avranno quindi anche la facoltà di determinare l'importo su valutazioni di natura "contestuale".

Lo ha definitivamente chiarito il nuovo decreto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture 17 giugno 2016 in riferimento a quanto previsto dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Il decreto, infatti, ripropone dall’articolo 2 all’articolo 9 il decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”. Con l'’unica differenza all’articolo 1 in cui sono stati inseriti il comma 3 che sancisce la discrezionalità delle stazioni appaltanti che avranno la possibilità di applicare i nuovi corrispettivi, nel caso li ritengano adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, e il comma 4 in cui viene precisato che “Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Il rischio, da noi subito evidenziato dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, è quello di vanificare gli sforzi degli operatori di settore (Consigli Nazionali dell'area tecnica in testa) che si erano subito mossi per eliminare una possibilità che avrebbe di fatto reso totalmente discrezionale la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara.

Il problema, davvero rilevante, creerà disomogeneità nella determinazione dell'importo da porre a base di gara tra gare di tipologia e importo simile, anche di due amministrazioni della stessa Regione, con il risultato che, utilizzando parametri differenti, una stessa gara potrà rientrare o meno all'interno delle soglie previste dal Codice. L'utilizzo di parametri differenti sarà, infatti, strumentale all'amministrazione di turno per fare in modo che un dato servizio possa rientrare all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro con affidamento diretto) rispetto ad un’altra (da 40.000 a 100.000 Euro). In pratica è come se si dovesse determinare, nel caso dei lavori, un importo a base d’asta senza alcun listino di riferimento e la determinazione dei prezzi unitari delle singole lavorazioni fosse lasciata all’arbitrio della singola amministrazione.

Non si comprende, inoltre, la necessità di varare un decreto fotocopia del precedente quando, in pratica, lo si dovrà sostituire, non appena saranno definiti i nuovi livelli di progettazione tanto che nel comma 4 dell’articolo 1, viene già preannunciato un aggiornamento entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sull’argomento abbiamo chiesto un commento a Michele La Penna, Tesoriere e coordinatore del Gruppo di Lavoro SIA del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha dichiarato: "Il Nuovo DM Corrispettivi non rappresenta, purtroppo, una novità in quanto avevamo avuto notizie della sua pubblicazione durante il nostro congresso tenutosi a Palermo nella parte finale del mese di giugno. Come è noto avevamo espresso le nostre forti perplessità nel merito e nella opportunità di emanare il Dm richiamato dall'articolo 24 del Codice senza che fosse stato emanato Il Dm del MIT relativo alla ridefinizione dei livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del Codice".

Secondo La Penna "È evidente che si tratta di un errore nella redazione del Codice a cui si aggiunge un ulteriore errore nella pubblicazione del DM. Non ho avuto modo di leggere l'AIR allegato al decreto in cui dovrebbero trovarsi le motivazioni che hanno portato il Ministero della Giustizia ad emanare questo decreto fotocopia prima del DM sui contenuti dei Livelli di Progettazione. Ci pare inoltre del tutto immotivato nel DM indicare la possibilità dell' utilizzo dei parametri in esso contenuti invece del loro obbligo espresso invece nelle recenti Linee Guida Emanate Dall'ANAC".

Il coordinatore del Gruppo di Lavoro SIA del CNI ha anche ammesso che "il problema va ricercato e risolto con la modifica del comma 8 dell'articolo 24 del Codice per cui ci stiamo fortemente battendo come CNI e come RTP in tutte le sedi in particolare nella prossima emanazione del Primo Correttivo. Senza l'obbligatorietà della determinazione dei corrispettivi a nostro giudizio si va fuori dell'abito assegnato dalla Legge Delega che mette al centro della realizzazione dell'opera Pubblica la Progettazione (art. 1 comma oo)".

"Si corre il rischio - ha concluso La Penna - di commettere l'errore compiuto dal legislatore, a partire dalla legge 109 passando per il Dlgs 163, cioè quello di mettere al centro la progettazione e pensare di realizzare le opere con un costo dei servizi tecnici pari al 2% del costo totale. Ribadiamo che l'Italia è fanalino di coda in Europa per quanto attiene al l'incidenza del costo dei servizi tecnici sul costo totale delle opere, circa la metà di quanto accade in Germania e Francia ed un terzo di quanto accade in Inghilterra, di contro siamo il paese in cui i costi complessivi sono i più alti d'Europa, quello con un tempo medio di realizzazione più alto e con un numero elevatissimo di Opere incompiute".

Alleghiamo la relazione illustrativa evidenziando come dalla lettura della stessa si coglie immediatamente che il problema è proprio l'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Nella relazione viene, infatti, precisato:
Come ulteriore elemento differenziale, di estrema rilevanza, si consideri anche l’obbligatorietà dei parametri individuati dal provvedimento del 2013. La norma primaria del 2012 da attuare prevedeva che “ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto (…)”.

In via di interpretazione letterale, l’interprete poteva agevolmente concludere, analizzando il testo de quo, per l’obbligatorietà, per il responsabile del procedimento, del ricorso ai parametri previsti dal presente provvedimento. Al contrario, come già riferito, la norma del 2016 espressamente prevede che detti corrispettivi “possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento”.

Non vorremmo passare per i gufi di cui alcuni senatori hanno recentemente parlato nelle loro audizioni/difese al nuovo Codice, ma la nostra preoccupazione e quella degli operatori del settore è certamente sopra i livelli di guardia.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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