Nuovo Codice Appalti e attestazioni SOA: parti del D.Lgs. n. 163/2006 ancora vigenti?
Superare le incertezze normative relative ai procedimenti di Attestazione SOA dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nu...
Superare le incertezze normative relative ai procedimenti di Attestazione SOA dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti)
È questo l'obiettivo de comunicato 31 maggio 2016 con il quale il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha risposto alla richiesta di pronunciamento avanzata da alcune Società Organismo di Attestazione (SOA) su aspetti analitici che riguardano il comportamento delle stesse a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice Appalti e nell'attesa delle Linee Guida ANAC.
Entrando nel dettaglio, le SOA hanno posto le seguenti richieste di chiarimento relative al loro comportamento:
- in riferimento alla sopravvenuta carenza del requisito cui all’art. 63, comma 1 del d.p.r. 207/2010 per un’attestazione in corso di validità, ove tale requisito sia condizione necessaria per il mantenimento delle classifiche di qualificazione
- rispetto all’adeguamento delle attestazioni rilasciate a società facenti parte di un consorzio stabile rispetto all’indicazione prevista all’art. 94, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;
- rispetto al mancato inserimento nel nuovo Codice delle previsioni contenute nell’art. 40, commi 3 e 9-ter, d.lgs. 163/2006.
- in riferimento ai criteri di valutazione da adottare nell’ambito del procedimento di attestazione;
- alle abrogate previsioni contenute all’art. 253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006 per il quale "In relazione all’art. 40, comma 3, lett. b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’art. 47, con le modalità ivi previste". Seppur abrogato l’art. 253, non risulta però abrogato il comma 2, lett. a) dell’art. 7, d.l. 210/2015 che posticipa al 31.07.2016 la scadenza per l’utilizzo dei requisiti speciali maturati negli ultimi dieci anni e, pertanto, è stato chiesto se debba ritenersi ancora vigente il termine predetto;
- rispetto alla possibilità di attestare un consorzio.
Le risposte dell'Anticorruzione
Per quanto concerne i primi 3 quesiti, l'ANAC ritiene che, con riferimento al periodo transitorio, è richiamata la vigenza delle norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 (Parte II, Titolo III) sulla base di quanto previsto all’art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 83, comma 2, della medesima disposizione, nelle more dell’emanazione delle Linee guida a cura dell’ANAC.
Le SOA sono tenute (art. 70, comma 1, lettere f) e g) del d.p.r. 207/2010), nello svolgimento della propria attività, a "verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78» e a «rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f)".
L’art. 70, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 richiama espressamente il procedimento di accertamento dei requisiti, successivamente al rilascio dell’attestazione di qualificazione, richiamando tra l’altro l’art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006. In definitiva, l’abrogazione dell’art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 non ha impatto sulla permanenza dei relativi poteri procedimentali in capo alle SOA, che restano comunque disciplinati dall’art. 70 del D.P.R. n. 207/2010.
In riferimento al quarto punto, nelle more dell’emanazione delle Linee guida a cura dell’ANAC e tenuto conto che i contratti di attestazione sono stati sottoscritti sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006, restano in vita gli artt. 88 e 89, d.p.r. 207/2010 e, in generale, i principi dettati all’art. 50, d.lgs. 163/2006.
Per quanto concerne la norma contenuta nell'art. 7, comma 2, D.L. n. 210/2015 (convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21) nella parte in cui prevede l’estensione al decennio e fino al 31.07.2016 del periodo utile per la dimostrazione di taluni requisiti di qualificazione, l'ANAC ha chiarito che, facendo riferimento questa norma ad un articolo del Codice che è stato abrogato (art. 253, d.lgs. 163/2006), debba ritenersi essa stessa abrogata implicitamente con applicazione in via transitoria e nelle more dell’emanazione delle Linee guida, del D.P.R. n. 207/2010. In altri termini, per il futuro, i requisiti di ordine speciale dovranno essere verificati rispetto al quinquennio, come previsto dall’art. 83 del D.P.R. n. 207/2010.
Infine, in riferimento all'ultimo punto, l'ANAC ha affermato di ritenere transitoriamente vigente l’art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e in generale la disciplina dei consorzi stabili, in ragione delle norme contenute agli artt. 81 e 94 del D.P.R. n. 207/2010.
Vita dura dunque per gli operatori di settore che si ritrovano una norma monca, parziale e che rinvia ancora a parti della normativa abrogata.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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