Nuovo Codice Appalti: il ruolo delle Regioni e delle Province autonome

Nella predisposizione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il legislatore utilizzando una tecnica molto diversa da quella che caratterizzava la nor...

13/05/2016

Nella predisposizione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il legislatore utilizzando una tecnica molto diversa da quella che caratterizzava la normativa previgente, ha rinviato la disciplina di dettaglio della materia non più ad un unico Regolamento ma ad una serie di atti (DPCM, DM ministeriali, linee guida MIT/ANAC, linee guida ANAC) che hanno forma, contenuto e modalità di attuazione del tutto differenziati (si tratta della c.d. soft law).

Al fine di meglio chiarire il ruolo e il coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome dalla rinnovata disciplina in materia di contratti pubblici, ITACA ha predisposto un utile documento dal titolo "Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella disciplina primaria e di dettaglio dei contratti pubblici alla luce dell’approvazione del nuovo Codice in materia (D.lgs n. 50/2016)".

Il documento, allegato alla presente notizia, indica gli argomenti in cui interverrà l’atto di regolazione di dettaglio, i tempi e le modalità di intervento da parte delle Regioni. Nel dettaglio si tratta:

  • dell’articolo 21, comma 8 relativo al Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti;
  • dell’articolo 37 relativo alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
  • dell’articolo 38 relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;
  • dell’articolo 41 relativo alle misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
  • dell’articolo 201 relativo agli strumenti di pianificazione e programmazione;
  • dell’articolo 212 relativo alla Cabina di regia.

Relativamente al ruolo delle Regioni, nel documento viene precisato che si rende necessario rilevare il ruolo riconosciuto esplicitamente alle Regioni e alle Province autonome dalla nuova disciplina e vengono date specifiche indicazioni su:

  • il riparto delle competenze (art. 2);
  • definizioni (art. 3);
  • programmazione (art. 21);
  • prezzari nei lavori pubblici (art. 23);
  • verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 25);
  • trasparenza nei contratti pubblici (art. 29);
  • qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38);
  • pubblicazione dei bandi nel contesto nazionale (art. 73);
  • documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) (art. 201);
  • arbitrato (art. 209);
  • osservatorio regionale sezione ANAC (art. 213);
  • supporto e assistenza alle stazioni appaltanti (art. 214);
  • consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 215).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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