Nuovo Codice Appalti: l’Affidamento dei Servizi di Architettura e di Ingegneria
Nel nuovo decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed in attesa dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza delle ...
Nel nuovo decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed in attesa dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza delle Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti, l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria sotto la soglia (Euro 209.000) fa riferimento all’articolo 36 in cui, al comma 1 viene precisato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità (art. 4 del provvedimento), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Così come previsto nel citato art. 36, comma 2 ma, anche all’art. 157, comma 2, relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, viene precisato che le stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:
- a) per importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria (Euro 209.000), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
In pratica, rispetto alla situazione attuale si tratta di un innalzamento della soglia da 100.000 a 209.000 euro di importo del servizio. Una notevole quantità di servizi di architettura e di ingegneria potranno essere affidati con una procedura negoziata aperta a cinque operatori scelti dalla stazione appaltante in barba alla dichiarata apertura alla trasparenza, alla qualità del progetto ed ai concorsi di progettazione che hanno sempre avuto e continueranno avere un ruolo marginale nelle commesse pubbliche.
Dove sta, quindi, la novità?
Sta semplicemente nel fatto che è stata innalzata lo soglia per un
affidamento con procedura negoziata che, in atto, riferendosi
all’articolo 91, comma 2 dell’attuale Codice dei contratti (D.Lgs.
n. 163/2006) è di 100.000 Euro.
Con il nuovo limite di 209.000 Euro circa il 90% dei servizi di architettura e di ingegneria saranno affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici e tale innalzamento della soglia coniugato con la possibilità per le stazioni appaltanti di non utilizzare per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta l’attuale D.M. 143/2013, contenuta nell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri renderà le due soglie dei 40.000 e dei 209.000 Euro del tutto indicative e le stesse potranno essere un limite assolutamente valicabile visto che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di determinare in maniera soggettiva l’importo dei corrispettivi.
C’è, poi, il serio rischio che alla procedura negoziata possano partecipare, anche, soggetti senza i requisiti senza che la stazione appaltante se ne accorga perché al comma 6 dell’articolo 36 viene precisato che “la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario”, anche se, sempre nello stesso comma viene, altresì precisato che la stazione appaltante può (senza alcun obbligo) estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione per importi al di sotto della soglia di 40.000 Euro le stazioni appaltanti procederanno con un affidamento diretto mentre per quanto concerne importi tra i 40.000 Euro e la soglia comunitaria di 209.000 Euro alla proceduta negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici utilizzando come criterio di aggiudicazione, così come previsto all’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Per ultimo vale la pena fare un cenno alle previsioni contenute nella lettera ccc) dell’articolo 1 della legge delega n. 11/2016 in cui uno dei principi che avrebbe dovuto rispettare il D.Lgs. attuativo della stessa legge avrebbe dovuto essere quello del miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica per i giovani professionisti ma tale principio non sembra sia stato rispettato quando viene affidata, con l’articolo 95, comma 13 del testo approvato, alle stazioni appaltanti la discrezionalità della definizione dei criteri premiali da applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per i giovani anche se, in verità al comma 5 dell’articolo 24 del provvedimento approvato in via preliminare è precisato che saranno predisposte dall’ANAC le linee guida (relative ai requisiti che devono possedere le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) ed in cui dovranno essere definiti i criteri per assicurare la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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