Nuovo Codice dei contratti: Per i provvedimenti attuativi nulla all’orizzonte
Oggi ci avviamo speditamente ai sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e sono trascorsi 171 giorni e il sistema di provvedimenti che ...
Oggi ci avviamo speditamente ai sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e sono trascorsi 171 giorni e il sistema di provvedimenti che avrebbe dovuto sostituire il previgente regolamento n. 207/2010 è, praticamente in stallo. Sui 19 provvedimenti la cui pubblicazione era prevista dall’articolato del codice entro certe data, ne sono stati pubblicati soltanto 3 ed i ritardi accumulati possono essere rilevati nel Piano cartesiano dei provvedimenti dove sono indicati nelle ordinate i 19 provvedimenti mentre nelle ascisse il tempo trascorso a partire dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti); per ognuno dei provvedimenti che alla data odierna avrebbero dovuto essere già in vigore, sono indicate colorati in azzurro i giorni dall’entrata in vigore del codice sino alla data del provvedimento così come stabilita nell’articolato del codice stesso, colorati in verde i giorni a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento e colorati in rosso i giorni a partire dalla data di scadenza nei quali il provvedimento stesso non è entrato in vigore. Qui di seguito uno stralcio di tale piano
Dalla precedente tabella si vede, con immediatezza che i ritardi accumulati sono difficilmente comprensibili e giustificabili perché le giustificazioni possono essere soltanto due: o i tempi previsti nei vari articoli del decreto legislativo non sono stati previsti con raziocinio o chi lavora ai provvedimenti stessi non è in condizione di rispettare i tempi per motivazioni che sarebbe giusto conoscere. Salta immediatamente all’occhio che per nessuno dei provvedimenti è stata rispettata la scadenza prevista: nenche per il cosiddetto "Decreto parametri" che, di fatto, è un copiato del D.M. n. 143/2013 mentre le tabeke dei corrispettivi avrebberi dovuto essere commisurate al livello qualitativo delle prestazioni e delle attoìiviutà, cos' come previsto all'articolo 24, comma 8 del nuvo Codice dei contratti.
Ma il problema serio è che in questa faccenda nnon si sa chi deve alzare la voce. Non lo fanno, per ovvi motivi, il MIT e l’ANAC, non lo fanno le rappresentanze delle imprese e dei professionisti che sembrano sempre più politicizzati, non lo fanno i singoli professionisti perché hanno altro a cui pensare; lo dovrebbe fare la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’articolo 212, comma 5 del nuovo Codice dei contratti con D.M. 10 giugno 2016 ma, a tutt’oggi, tutto tace con buona pace di tutti. Noi possiamo, con certezza e senza ombra di dubbio, asserire che, ad oggi, il nuovo codice dei contratti avrebbe dovuto essere completato con 19 provvedimenti la maggior parte dei quali avrebbero dovuto entrare in vigore entro il 18 luglio scorso. Bene, ad oggi quasi sei mesi, ne sono entrati in vigore soltanto 3. Per fare un minimo di chiarezza, abbiamo predisposto tre elenchi dei quali i primi due contengono, rispettivamente, i provvedimenti a carico dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i provvedimenti a carico dell’ANAC; nel terzo elenco sono, poi, riportati i provvedimenti predisposti dall’ANAC e non previsti specificatamente nell’articolato del nuovo Codice dei contratti.
Sono evidenziati in verde i provvedimenti già in vigore, in blu quelli per i quali si aspetta da parte dell’ANAC la versione definitiva ed in rosso quelli per i quali si attendono ancora pareri o per i quali non si hanno notizie.
Provvedimenti a carico dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività (art. 24, comma 8) previsto entro il 18/6/2016. Pubblicato con ritardo con Decreto 17 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27/07/2016 (leggi news);
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definite, tra l’altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali (art. 21, comma 8) previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi;
- Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC con cui vengono definiti, tra l’altro, i requisiti delle società di professionisti (art. 24, comma 2) previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera con procedure semplificate per l’archeologia preventiva (art. 25, comma 13) previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale (art. 38, comma 2) previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi;
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui è definito l’elenco delle opere di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati (art. 89, comma 11) previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi;
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento (art. 111, commi 1 e 2) previsto entro il 18/7/2016. Le relative linee guida sono state approvate dall’ANAC in data 21 giugno 2016 e si è, a tutt’oggi, in attesa della predisposizione del relativo Decreto da parte del Ministero e dei successivi pareri del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato. Il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi (leggi news);
- Decreto del Ministro della difesa con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (art. 159, comma 4) previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabiliti la composizione e modalità di funzionamento cabina di regia attuazione codice (art. 212, comma 5) previsto entro il 19/7/2016. Pubblicato con ritardo con DPCM 10 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 31/8/2016 (leggi news);
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM) (art. 23, comma 13) previsto entro il 31/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;
- Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negozia-zione emanate dall'Agid per la condivisione dei dati (art. 58, comma 10) previste entro il 31/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato delle stesse ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi-
Provvedimenti a carico dell’ANAC
- Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP (art. 31, comma 5) previste entro il 18/7/2016. Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre, a tutt’oggi, l’ANAC non ha pubblicato la versione definitiva. Il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi. (leggi news);
- Linee guida relative alle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure dei contratti sottosoglia e delle indagini di mercato ed alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, comma 7) previste entro il 18/7/2016. Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme). Le Commissioni parlamentari si sono espresse con un parere dei primissimi giorni del mese di agosto mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 1903 il 13 settembre 2016; a tutt’oggi, l’ANAC non ha pubblicato la versione definitiva.Il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi. (leggi news);
- Linee guida da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ed alle carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono significative (art. 80, comma 13) previste entro il 18/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt’oggi, l’ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione. Il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi. (leggi news);
- Ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione (SOA), e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso con successiva relazione al Governo ed al Parlamento (art. 84, comma 3) prevista entro il 18/7/2016. Predisposta ed inviata al Governo ed al Parlamento il 20 luglio 2016 (leggi news);
- Linee guida relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità (art. 177, comma 3) previste entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato delle stesse ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi;
- Linee guida relative al controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti (art. 181, comma 4) previste entro il 18/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt’oggi, l’ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi (leggi news);
- Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità ed, in particolare i requisiti reputazionali, i criteri di valutazione degli stessi e le modalità di rilascio della relativa certificazione (art. 83, comma 10) previste entro il 19/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt’oggi, l’ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione ed il ritardo accumulato è di quasi 3 mesi (leggi news);
- Atto che istituisce l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici e che definisce i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto (art. 78, comma 1) previsto entro il 17/8/2016. Approvate dall'ANAC il 6/7/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme). Le Commissioni parlamentari si sono espresse con un parere dei primissimi giorni del mese di agosto mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 1919 il 14 settembre 2016; a tutt’oggi, l’ANAC non ha pubblicato la versione definitiva ed il ritardo accumulato è di quasi due mesi (leggi news).
Provvedimenti predisposti dall’ANAC e non previsti specificatamente nell’articolato del nuovo Codice dei contratti
Quelli precedentemente elencati sono, dunque i provvedimenti previsti in specifici articoli del nuovo Codice dei contratti ma è opportuno aggiungere che, ai sensi dell’articolo 213, comma 2 del Codice stesso, l’ANAC ha predisposto i seguenti 3 ulteriori provvedimenti:
- Linee guida sull’Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria (art. 213, comma 2 senza alcuna precisione di data). Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre l’ANAC in data 14/9/2016 ha pubblicato, con determinazione n. 973, la versione definitiva (leggi news);
- Linee guida sull’Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 213, comma 2 senza alcuna precisione di data). Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre l’ANAC in data 21/9/2016 ha pubblicato, con la determinaione n. 1005, la versione definitiva (leggi news);
- Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 213, comma 2 senza alcuna precisione di data). Non è specificata la data di approvazione, anche provvisoria del Regolamento da parte dell'ANAC. Il Consiglio di Stato si è espresso sul Regolamento in argomento con parere n. 1920 del 14 settembre 2016. A tutt’oggi, l’ANAC non ha pubblicato la versione definitiva (leggi news);
- Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. Versione non definitiva e non si sa se l'ANAC le invierà o meno al consiglio di Stato (leggi news)
Sono, dunque, trascorsi, ormai 171 giorni dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti ma la tabella dei provvedimenti attuativi allegata alla presente notizia continua a restare con quasi tutte le caselle relative allo stato dei provvedimenti desolatamente vuote o in attesa di qualcosa che renda gli atti, già predisposti, definitivi.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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