Nuovo Conto Termico: disponibile il decreto interministeriale 16 febbraio 2016

Approderà a breve in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 di aggiornamento del Conto Termico che rivede la disciplina per l’incen...

25/02/2016

Approderà a breve in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 di aggiornamento del Conto Termico che rivede la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012.

Dopo l'approvazione da parte della Conferenza Unificata e la firma del Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, si attende solo la registrazione da parte della Corte dei Conti e, infine, la pubblicazione in Gazzetta del decreto che introdurrà una procedura semplificata per accedere agli incentivi e nuove modalità di erogazione delle risorse ed estensione della misura anche agli impianti di potenza più elevata. Vengono, inoltre, stanziati 900 milioni di euro annui, di cui 700 per i privati e imprese e 200 per la Pubblica Amministrazione. Il nuovo decreto, infatti, aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili seguendo i principi cardine di semplificazione, efficacia, diversificazione, innovazione tecnologica e coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.

Il nuovo decreto è composto da 19 articoli:

  • Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
  • Art. 2 - Definizioni
  • Art. 3 - Soggetti ammessi
  • Art. 4 - Tipologie di interventi incentivabili
  • Art. 5 - Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo
  • Art. 6 - Procedura di accesso agli incentivi
  • Art. 7 - Ammontare e durata dell’incentivo
  • Art. 8 - Adempimenti a carico del GSE
  • Art. 8 - Adempimenti a carico dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’Enea
  • Art. 10 - Adempimenti a carico del soggetto responsabile
  • Art. 11 - Adempimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
  • Art. 12 - Cumulabilità
  • Art. 13 - Monitoraggio e relazioni
  • Art. 14 - Verifiche, controlli e sanzioni
  • Art. 15 - Diagnosi e certificazione energetica
  • Art. 16 - Misure di accompagnamento
  • Art. 17 - Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto
  • Art. 18 - Disposizioni finali
  • Art. 19 - Entrata in vigore

Tipologie di interventi incentivabili

Come previsto dall'art. 4 del nuovo decreto, sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità previste, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

  • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
  • installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Per quanto concerne gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, sono incentivabili:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

 

Nel caso di interventi che prevedono l'isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato o la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successiva.

Nel cado di:

  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo. La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

L’attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

Per gli interventi incentivabili, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;

b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;

c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;

e) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:
i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;
ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;
iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico;

g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati tecnici al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;

h) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’Allegato I al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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