Nuovo Regolamento Codice codice appalti: Il testo integrale della delibera della Corte dei Conti

Ad un mese dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale pubblichiamo, allegata alla presente notizia, la deliberazione n. SCCLEG/28/2010/PREV del 29 novembre...

14/01/2011
Ad un mese dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale pubblichiamo, allegata alla presente notizia, la deliberazione n. SCCLEG/28/2010/PREV del 29 novembre 2010 con cui la Corte dei Conti ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Nuovo Regolamento di cui Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 con esclusione:
  • dell’art. 72;
  • dell’art. 79, comma 21;
  • dell’art. 238, comma 1, delle parole “o a dipendenti .…” fino a “amministrazioni aggiudicatrici” ;
  • dell’art. 327, comma 2;
  • dell’art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34; comma 22 dalle parole “In relazione ….” alle parole “l’articolo 79”.

Le giustificazioni, riportate nel provvedimento, a supporto del diniego di registrazione delle norme precedentemente indicate sono, qui di seguito, riportate.

Art. 72. Coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione
L’Ufficio ha ritenuto che, con tale norma, non è stato attuato il disposto dell’art. 40 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, in quanto tale adempimento è stato demandato ad una fonte amministrativa subordinata e non a quella regolamentare, come previsto dalla norma primaria.

Art. 79, comma 21. Requisiti di ordine speciale
Dopo adeguato approfondimento della questione, la Sezione della Corte dei Conti ha ritenuto la disposizione non conforme al dettato dell’art. 37, comma 11, del Codice, in quanto non solo in tal modo non si dà attuazione alla norma medesima a causa del rinvio al ripetuto d.P.C.M., ma anche si contravviene al principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa, avente natura di atto amministrativo e subordinata rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.

Art. 238, comma 1. Compenso spettante ai collaudatori
La Sezione della Corte dei Conti ha ravvisato la non conformità a legge della suddetta norma, poiché la previsione della corresponsione delle tariffe professionali previste per i soggetti esterni ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle commissioni miste di collaudo si pone in contrasto con l’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, secondo cui i dipendenti, per le loro attività, compresa quella del collaudo, devono essere remunerati con lo specifico incentivo ivi previsto.
Una innovazione di tal fatta non può essere consentita anche in ragione della natura di mera esecuzione ed attuazione del Regolamento e ciò a prescindere dalla circostanza che, in realtà, la disparità di trattamento si verificherebbe, comunque, tra dipendenti chiamati a far parte di Commissioni meramente interne e quelli di commissioni miste.

Art. 327, comma 2. Requisiti
La Sezione della Corte dei Conti ha ravvisato la non conformità a legge del predetto comma, non essendo consentito alla disposizione di natura regolamentare intestare l’individuazione dei requisiti medesimi alla stazione appaltante, essendo tale individuazione affidata alla stessa fonte regolamentare.

In definitiva, dunque, la massima della deliberazione della Corte dei Conti è quella qui di seguito riportata.

In presenza di una norma primaria, che demanda alla fonte regolamentare la definizione di una determinata disciplina, l’ulteriore attribuzione della disciplina medesima, da parte di una fonte regolamentare ad una fonte amministrativa subordinata, è da ritenersi illegittima in quanto lascia inattuata la previsione contenuta nella norma primaria e si pone in contrasto con il principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e sottordinata rispetto a quella espressamente indicata dalla norma primaria.
La previsione della corresponsione delle tariffe professionali, previste per i soggetti esterni, ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle commissioni miste di collaudo si pone in contrasto con l’art. 92, comma 5 del Codice degli appalti pubblici, secondo cui i dipendenti, per le loro attività, compresa quella del collaudo, devono essere remunerati con lo specifico incentivo ivi previsto.
Nell’ambito della finanza di progetto nei servizi, ai fini della scelta del concessionario, deve ritenersi legittima la previsione, contenuta nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici, dell’indizione di una gara informale ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Codice citato, prevista per la concessione dei servizi; ciò, in quanto l’art. 152, comma 3 del Codice stesso demanda al Regolamento la fissazione delle modalità per l’applicazione della disciplina dettata per i lavori anche ai servizi ed, inoltrem, in quanto la finanza di progetto è riconducibile alla fattispecie della concessione.


Ricordiamo.per ultimo, che soltanto alcune parti del Regolamento n. 207/2010 sono entrate in vigore lo scorso 26 dicembre al termine dei canonici 15 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta.
Si tratta in dettaglio degli articoli 73 e 74 rubricati rispettivamente “Sanzioni pecunarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all’esercizio dell'attività di attestazione” e “Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione”.
In particolare il 26 dicembre 2010 entreranno in vigore le sanzioni per le SOA sino ad un massimo di 25.822 euro (art. 73, comma 1) nei casi più lievi di mancate risposte alle richieste dell'Autorità, di mancate comunicazioni e di violazione agli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione e sino ad un massimo di 51.545 euro (art. 73, comma 2) nei casi più gravi di trasmissione di documenti non veritieri e svolgimento dell'attività in maniera non conforme. In aggiunta alla sanzione pecuniaria è prevista, altresì, la sanzione della sospensione da un minimo di 120 giorni ad un massimo di un anno.
Per le imprese è prevista, invece, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.822 euro (art. 74, comma 1) nel caso di mancata risposta alle richieste dell'Autorità.

Quasi tutto l'articolato del nuovo regolamento, entrerà in vigore, invece, centoottanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, l’8 giugno 2011 ed avremo tempo per studiare dettagliatamente quelle norme che si differenziano dalle attuali contenute del D.P.R.n. 554/1999.

A cura di Paolo Oreto
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