Nuovo Regolamento: I contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

La parte III del nuovo Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che entrerà in vigore l'8 giugno 2011 è rubrica...

24/01/2011
La parte III del nuovo Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che entrerà in vigore l'8 giugno 2011 è rubricato come "Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari" e contiene dall'articolo 252 all'articolo 270 le norme regolamentari che devono essere utilizzate, affiancandole a quelle del Codice dei Contratti per i servizi relativi all'ingegneria ed all'architettura.

I servizi d'architettura ed ingegneria sono trattati distintamente dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Segnaliamo, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 (articolo 266) e della gara informale per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267).

La prima prevede una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti quattro criteri:
  • adeguatezza dell'offerta secondo quanto indicato all'articolo 266, comma 1, lettera b) punto 1);
  • caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  • ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
  • riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.
con la precisazione che le amministrazioni, così some disposto dall'articolo 266, comma 1 lettera c) punti 1) e 2), devono fissare nel bando il tetto massimo sia del ribasso percentuale unico che della riduzione percentuale relativa al tempo e che, quindi, i partecipanti, al fine di ottenere il massimo punteggio potrebbero attestarsi a tali percentuali massime rendendo ininfluenti due dei quattro criteri su cui si basa l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tutto potrebbe essere affidato, quindi, ai primi due parametri relativi all'adeguatezza dell'offerta ed alle caratteristiche metodologiche e tali parametri sicuramente soggettivi e non oggettivi come quelli relativi alla riduzione del prezzo e del tempo avrebbero avuto bisogno di una commissione giudicatrice nominata per sorteggio su terne di professionisti indicati, a rotazione, dagli albi professionali di una provincia limitrofa a quella in cui deve essere effettuata la gara mentre l'articolo 84 del Codice dei contratti precisa che il presidente della Commissione è, di norma, un dirigente della stazione appaltante e che, in prima istanza, i commissari devono essere selezionati tra i funzionari della stazione appaltante stessa.

Per la gara informale, basata su elenchi aperti di operatori economici ovvero su indagini di mercato, viene richiesto il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.

In particolare la Parte III per un totale di 19 articoli è suddivisa nei seguenti tre titoli:
  • Titolo I - Disposizioni generali (n. 9 articoli)
  • Titolo II - Affidamento dei servizi (n. 7 articoli)
  • Titolo III - Garanzie (n. 3 articoli).

Il titolo I (artt. 252 - 260) contenente le disposizioni generali riproduce con adattamenti gli articoli 50, 51, 53, 54, 56 e 58 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed, in particolare sono riunite in un unico articolo le disposizioni relative al concorso di progettazione in atto rilevabili agli articoli 59, 60 e 61 del citato D.P.R. n. 554/1999.
Il titolo II (artt. 261- 267) trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con la precisazione che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.
Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l'articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle procedure ordinarie di gara. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel titolo II in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 267) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.
Il titolo III (artt. 268 - 270) contenente le garanzie, successivamente ad un articolo che contiene le disposizioni applicabili, riproduce con adattamenti gli articoli 105 e 106 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

A cura di Paolo Oreto
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