OBBLIGATORIA NEL ROGITO
Come indicato nel D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, modificato dal D.Lgs. 29 Dicembre 2006, n. 311, dal 2 febbraio scorso per i contratti di compravendita e di ...
Come indicato nel D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, modificato dal
D.Lgs. 29 Dicembre 2006, n. 311, dal 2 febbraio scorso per i
contratti di compravendita e di locazione di alcune tipologie di
edifici scatta l’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione
energetica predisposto dall’impresa costruttrice ed asseverato dal
direttore dei lavori.
In particolare, dovranno allegare l’attestato di qualificazione energetica le seguenti costruzioni:
In particolare, dovranno allegare l’attestato di qualificazione energetica le seguenti costruzioni:
- edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate dopo il 9 Ottobre 2005;
- edifici già esistenti prima del 9 Ottobre 2005 e sottoposti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione (con richieste dopo il 9 Ottobre 2005), con una superficie utile (calpestabile) superiore a 1.000 mq.
- dall’1 Luglio 2007: tutti gli edifici (nuovi e vecchi, interi) la cui superficie utile risulta essere superiore a 1.000 mq;
- dall’1 Luglio 2008: tutti gli edifici (nuovi e vecchi, interi) di qualsiasi superficie utile;
- dall’1 Luglio 2009: tutti gli edifici o singoli porzioni di edifici, di nuova o vecchia costruzione e di qualsiasi superficie utile.
- un miglioramento delle competenze tecniche all’interno di tutta la filiera, da chi progetta a chi realizza, da chi controlla a chi propone;
- una maggiore informazione verso il pubblico, verso chi acquista il prodotto edilizio che deve avere gli strumenti per capire quale è la differenza tra un edificio poco efficiente ed un edificio efficiente, che deve essere messo in grado di fare una scelta.
A cura di Gianluca
Oreto
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