OFFERTA CON CORRIERE PRIVATO

Con decisione del 21 giugno 2006 n. 3703 del Consiglio di Stato, sez. V, si decreta che un appalto può essere affidato anche a chi fa pervenire l’offerta tra...

18/07/2006
Con decisione del 21 giugno 2006 n. 3703 del Consiglio di Stato, sez. V, si decreta che un appalto può essere affidato anche a chi fa pervenire l’offerta tramite corriere espresso anziché tramite raccomandata a/r così come richiesto dal bando.

Un'associazione di imprese è, infatti, risultata vincitrice di un bando a cui aveva risposto inviando l’offerta tramite corriere espresso e non tramite Poste, spingendo la seconda classificata a presentare ricorso al Tar per il non rispetto delle condizioni indicate nel bando di gara. Il Tar, interpretando che il bando avesse imposto, come unica modalità di invio, la raccomandata, ha riposto che l'invio dell’offerta doveva avvenire esclusivamente, pena l’esclusione dalla gara, tramite, appunto, raccomandata postale dando, di fatto, ragione alla seconda classificata. A questo punto l'Ati (l'associazione vincitrice) è ricorsa al Consiglio di Stato che, invece, ha dato parere opposto: analizzando il bando, infatti, sebbene si dovesse privilegiare l'invio tramite raccomandata postale, non è specificato in nessuna clausola del bando stesso che, se l'invio dell’offerta fosse avvenuto in modo diverso, ci sarebbe stata l'esclusione dalla gara. L'esclusione dalla gara può essere, infatti, operata in tutti i casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni, segnalate con la dicitura pena l’esclusione dalla gara, indicate nel bando e, eccezionalmente, anche in quei casi in cui esplicitamente non sia disposta l’esclusione ma che emerga palesemente che il mancato rispetto di alcune clausole porti all'esclusione.

In presenza di regole dubbie viene, invece, considerato favorevole ciò che la maggioranza dei partecipanti alla gara ha seguito senza, peraltro, produrre l’esclusione per coloro che non hanno osservato la prescrizione, anche perché è da favorire la maggior partecipazione possibile in modo da garantire, nell’interesse pubblico, la più accurata selezione tra le offerte. Nel caso esaminato, l’equivocità riscontrata è che il bando non ha indicato nessuna obbligatorietà tassativa nella richiesta di invio delle offerte e, pertanto, non poteva comportare l’esclusione dalla gara anche perché, l’invio tramite corriere, così come quelo con raccomandata, garantisce data e ora certe.
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