OFFERTA MIGLIORATIVA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
L’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana, Agata Consoli con la circolare prot. n. 12344, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 2 marzo...
L’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana, Agata
Consoli con la circolare prot. n. 12344, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 2 marzo scorso, emana direttive in
ordine:
- alla possibilità prevista da alcune stazioni appaltanti di proporre offerta migliorativa, ai sensi dell’art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell'ipotesi di offerte uguali, anziché procedere immediatamente al sorteggio, così come disposto dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
- alla competenza dell'organo legittimato alla nomina del responsabile unico del procedimento.
Sul primo argomento l’assessore precisa che in caso di offerte uguali, non è più possibile ricorrere a proposta migliorativa, ma va scelto immediatamente il sorteggio, in applicazione della legge 16/2005. Sul secondo argomento relativo alla nomina del Responsabile unico del procedimento, la questione è stata sottoposta all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione che, con parere 25 luglio 2006, Pos. III, n. 13074-167.11.06, ha evidenziato che la nomina del responsabile unico del procedimento spetta all'organo amministrativo.
Il citato organo consultivo ha rappresentato che l'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali, prevede che la nomina del responsabile unico del procedimento è demandata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a, della citata norma, ovvero le amministrazioni aggiudicatrici. Il predetto articolo ed il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge n. 109/94, non indicano chi sia il titolare del potere di nomina del responsabile unico del procedimento, ma si limitano a disporre che lo stesso sia "nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico" e che il responsabile del procedimento "formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni".
L’assessore Consoli conclude, quindi, che il Responsabile unico del procedimento deve essere nominato dall’organo amministrativo e non da quello politico. Sarà, quindi, il dirigente generale o di struttura, preposto all’attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori, a individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento.
- alla possibilità prevista da alcune stazioni appaltanti di proporre offerta migliorativa, ai sensi dell’art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell'ipotesi di offerte uguali, anziché procedere immediatamente al sorteggio, così come disposto dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
- alla competenza dell'organo legittimato alla nomina del responsabile unico del procedimento.
Sul primo argomento l’assessore precisa che in caso di offerte uguali, non è più possibile ricorrere a proposta migliorativa, ma va scelto immediatamente il sorteggio, in applicazione della legge 16/2005. Sul secondo argomento relativo alla nomina del Responsabile unico del procedimento, la questione è stata sottoposta all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione che, con parere 25 luglio 2006, Pos. III, n. 13074-167.11.06, ha evidenziato che la nomina del responsabile unico del procedimento spetta all'organo amministrativo.
Il citato organo consultivo ha rappresentato che l'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali, prevede che la nomina del responsabile unico del procedimento è demandata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a, della citata norma, ovvero le amministrazioni aggiudicatrici. Il predetto articolo ed il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge n. 109/94, non indicano chi sia il titolare del potere di nomina del responsabile unico del procedimento, ma si limitano a disporre che lo stesso sia "nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico" e che il responsabile del procedimento "formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni".
L’assessore Consoli conclude, quindi, che il Responsabile unico del procedimento deve essere nominato dall’organo amministrativo e non da quello politico. Sarà, quindi, il dirigente generale o di struttura, preposto all’attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori, a individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento.
A cura di Gianluca
Oreto
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