ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 di ieri 7 aprile è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 recante “P...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 di ieri 7 aprile è stata pubblicata
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del 6 aprile 2009 recante “Primi interventi urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.”.
All’articolo 2 dell’Ordinanza viene disposto che presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata all’ordinanza stessa, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili.
I sindaci dei comuni interessati devono provvedere a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.
Alle attività di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352” di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
La scheda deve compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.
La scheda è divisa nelle seguenti 9 sezioni:
All’articolo 2 dell’Ordinanza viene disposto che presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata all’ordinanza stessa, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili.
I sindaci dei comuni interessati devono provvedere a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.
Alle attività di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352” di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
La scheda deve compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.
La scheda è divisa nelle seguenti 9 sezioni:
- Sezione 1 - Identificazione edificio.
- Sezione 2 - Descrizione edificio.
- Sezione 3 - Tipologia ( massimo 2 opzioni).
- Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI.
- Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI.
- Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti.
- Sezione 7 - Terreno e fondazioni.
- Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ.
- Sezione 9 - Altre osservazioni.
- articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
- articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n, 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato);
- articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato);
- art. 8, comma 1, secondo periodo della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali);
- articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004(18/CE);
- le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);
- articoli 7, 35, 36 e 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
A cura di Paolo
Oreto
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