Obbligo partita IVA per gli iscritti all'albo che svolgono prestazioni occasionali
L'esercizio di un'attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo comporta gli stessi obblighi previdenziali e fiscali a prescindere s...
L'esercizio di un'attività professionale per la quale è
necessaria l'iscrizione all'albo comporta gli stessi obblighi
previdenziali e fiscali a prescindere se si tratti di una
prestazione occasionale o continuativa.
Questo, in sintesi, il contenuto della lettera prot. 4594
con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
risposto lo scorso 25 febbraio 2015 alla nota n.
13/Pres/2015 del 22 gennaio 2015 di Inarcassa che ha chiesto
spiegazioni in merito al dossier n. 448/2014 del Centro Studi del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (leggi articolo), successivamente
integrato dalla circolare n. 488/2015 (leggi articolo).
Entrando nel dettaglio, il dossier n. 448/2014 del Centro Sudi del
CNI, effettuando una evidente forzatura dei piani normativi
civilistici, fiscali e previdenziali vigenti in merito alle
"collaborazioni occasionali" ed in particolare del D.Lgs. n.
276/2003 (art. 61), era arrivato alla conclusione che per gli
iscritti agli albi professionali la normativa prevede un'eccezione
in merito ai limiti imposti nei rapporti di prestazioni
occasionali. In particolare, secondo il Centro Sudi gli iscritti ad
un albo professionale che svolgono un lavoro dipendente avrebbero
potuto svolgere anche prestazioni occasionali senza limiti di
tempo, compenso e senza l'obbligo di partita IVA.
L'interpretazione del Centro Studi aveva subito scatenato polemica
tra i liberi professionisti "puri" che l'hanno definita in
alcuni casi "priva di alcun senso logico", avvantaggiando i
lavoratori dipendenti (che avrebbero potuto effettuare prestazioni
senz'IVA) a discapito di chi svolge prevalentemente professione
autonoma. Interpretazione che aveva generato il dubbio di
un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale
strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento
abituale di un'attività professionale.
Il Centro Studi, con la circolare n. 488/2015 aveva fornito alcuni
chiarimenti in merito al precedente dossier, affermando che
l'iscritto all'Albo che non svolge lavoro autonomo con regolarità,
sistematicità e regolarità, può svolgere prestazione occasionale
solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, eccezionalità, non
ripetitività e sia effettuata senza vincolo alcuno di
subordinazione del committente.
La risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Sollecitato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
(Inarcassa), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
letteralmente smantellato la ricostruzione normativa operata dal
Centro Studi del CNI, rilevando che qualora l'attività svolta dal
soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per
il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi
compensi devono essere considerati redditi da lavoro autonomo, con
conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa
disciplina.
Secondo il MEF, infatti, le attività per le quali è richiesta
l'iscrizione ad un albo professionale sono state definite
"impropriamente" dal Centro Studi "occasionali" nel caso di
saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e senza vincolo alcuno
di subordinazione del committente. Come rilevato da
Inarcassa"nel caso in cui un professionista, che svolge
attività professionale a latere di un rapporto di lavoro
dipendente, sia messo in grado di avanzare un'offerta economica
sulla quale non gravi né l'IVA né il contributo integrativo si
produrrebbe un effetto dumping" e, dunque, "far discendere
in un'unica risoluzione l'estensione della possibilità di svolgere
attività professionale senza partita IVA a tutti gli iscritti ad un
Albo che siano (anche) lavoratori dipendenti, appare una forzatura
prova di base legale".
Come già chiarito con la circolare n. 67/E del 21 luglio 2001
"l'esame diretto a verificare l'eventuale collegamento tra le
prestazioni rese e l'oggetto della professione o dell'arte
esercitata deve essere operato sia con riferimento ai rapporti
"tipici" che a quelli "atipici" e che, in caso di esito positivo, i
relativi compensi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali
dettate per i redditi di natura professionale". La stessa
circolare del MEF ha chiarito che per stabilire se sussista o meno
una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro
autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento
dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico
giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo
esercitata abitualmente.
In definitiva, ribaltate e svoltate le circolari del Centro Studi
del CNI, e apprezzabile l'intervento (interessato) di Inarcassa che
ha tutelato le proprie casse ma anche la concorrenza leale tra i
professionisti dell'area tecnica.
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