Offerta economica e offerta tecnica: violazioni del disciplinare di gara
L'inserimento di elementi attinenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica, quando espressamente vietato all'interno di un disciplinare di gara...
L'inserimento di elementi attinenti l'offerta economica all'interno
dell'offerta tecnica, quando espressamente vietato all'interno di
un disciplinare di gara, costituisce un possibile elemento
turbativo per la valutazione da parte della commissione delle
proposte pervenute.
Questa la decisione espressa dal Consiglio di Stato a conferma della sentenza n. 264/2012 del T.A.R. Basilicata - Potenza, sez. I concernente l'affidamento del servizio di gestione della manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Ruoti, che ha accolto l'impugnativa della ditta non aggiudicataria del bando.
Il giudice amministrativo in primo grado ha infatti ritenuto meritevole di esclusione l'offerta presentata dal consorzio aggiudicatario per violazione del divieto di inserire nell'offerta tecnica elementi concernenti l'offerta economica. Nel caso specifico, il consorzio aveva allegato all'offerta tecnica il computo metrico relativo al progetto preliminare degli interventi di riqualificazione degli impianti finalizzata al contenimento dei consumi energetici, con indicati i corrispondenti valori economici, pari a circa un terzo, quindi a una cifra consistente, dell'offerta economica complessiva.
In appello, il consorzio ha obiettato come anche l'altra ditta avesse inserito nell'offerta tecnica elementi concernenti l'offerta economica (anche se non di stessa rilevanza economica, come ha sottolineato anche il Consiglio di Stato) e che in entrambi i casi di violazione l'Amministrazione non è intervenuta, per cui anche il TAR avrebbe errato attribuendo diverso peso alle violazioni del divieto commesso, rendendo inammissibile il ricorso in sede legale per difetto di legittimazione ad agire.
Palazzo Spada ha invece confermato con la sentenza n. 2214 del 19 aprile 2013 quanto stabilito dal giudice di prime cure, sottolineando come la finalità della clausola del disciplinare di gara sia stata colta nel giusto modo, ovvero "evitare che il processo valutativo inerente l'offerta tecnica possa essere influenzato dalla anticipata conoscenza di elementi di carattere economico inerenti al prezzo offerto, così frustrando le finalità sottese alla scansione procedimentale dei due momenti valutativi che contraddistingue le procedure di aggiudicazione per le quali sia stato individuato il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Un parere ispirato all'art. 1363 del codice civile, inerente l'interpretazione complessiva delle clausole, "pacificamente applicabile anche ai bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici".
Infine, l'elemento turbativo di valutazione da parte della commissione è ravvisabile nella percentuale significativa data agli interventi di riqualificazione degli impianti rispetto all'offerta complessiva: come risulta dal bando e dal disciplinare di gara, il corrispettivo posto a base d'asta era stato quantificato dall'Amministrazione comunale sulla base di un quadro economico comprendente sia il costo per la fornitura dell'energia elettrica che la gestione e manutenzione degli impianti. Gli interventi di riqualificazione energetica, tendenti a ridurre tali costi, sono stati considerati indicativi dell'ammontare di questi ultimi e dunque in definitiva dell'offerta economica che sulla base degli stessi l'impresa avrebbe potuto prestare.
Questa la decisione espressa dal Consiglio di Stato a conferma della sentenza n. 264/2012 del T.A.R. Basilicata - Potenza, sez. I concernente l'affidamento del servizio di gestione della manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Ruoti, che ha accolto l'impugnativa della ditta non aggiudicataria del bando.
Il giudice amministrativo in primo grado ha infatti ritenuto meritevole di esclusione l'offerta presentata dal consorzio aggiudicatario per violazione del divieto di inserire nell'offerta tecnica elementi concernenti l'offerta economica. Nel caso specifico, il consorzio aveva allegato all'offerta tecnica il computo metrico relativo al progetto preliminare degli interventi di riqualificazione degli impianti finalizzata al contenimento dei consumi energetici, con indicati i corrispondenti valori economici, pari a circa un terzo, quindi a una cifra consistente, dell'offerta economica complessiva.
In appello, il consorzio ha obiettato come anche l'altra ditta avesse inserito nell'offerta tecnica elementi concernenti l'offerta economica (anche se non di stessa rilevanza economica, come ha sottolineato anche il Consiglio di Stato) e che in entrambi i casi di violazione l'Amministrazione non è intervenuta, per cui anche il TAR avrebbe errato attribuendo diverso peso alle violazioni del divieto commesso, rendendo inammissibile il ricorso in sede legale per difetto di legittimazione ad agire.
Palazzo Spada ha invece confermato con la sentenza n. 2214 del 19 aprile 2013 quanto stabilito dal giudice di prime cure, sottolineando come la finalità della clausola del disciplinare di gara sia stata colta nel giusto modo, ovvero "evitare che il processo valutativo inerente l'offerta tecnica possa essere influenzato dalla anticipata conoscenza di elementi di carattere economico inerenti al prezzo offerto, così frustrando le finalità sottese alla scansione procedimentale dei due momenti valutativi che contraddistingue le procedure di aggiudicazione per le quali sia stato individuato il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Un parere ispirato all'art. 1363 del codice civile, inerente l'interpretazione complessiva delle clausole, "pacificamente applicabile anche ai bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici".
Infine, l'elemento turbativo di valutazione da parte della commissione è ravvisabile nella percentuale significativa data agli interventi di riqualificazione degli impianti rispetto all'offerta complessiva: come risulta dal bando e dal disciplinare di gara, il corrispettivo posto a base d'asta era stato quantificato dall'Amministrazione comunale sulla base di un quadro economico comprendente sia il costo per la fornitura dell'energia elettrica che la gestione e manutenzione degli impianti. Gli interventi di riqualificazione energetica, tendenti a ridurre tali costi, sono stati considerati indicativi dell'ammontare di questi ultimi e dunque in definitiva dell'offerta economica che sulla base degli stessi l'impresa avrebbe potuto prestare.
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