Ok alla Detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaici
L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli intervent...
L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36%
spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quindi anche della
detrazione del 50% prevista fino al 30 giugno 2013, ma non può
contemporaneamente beneficiare degli incentivi previsti dal "Conto
Energia".
Lo avevamo già affermato in tempi non sospetti (leggi news), richiamando la risoluzione n. 207/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non può beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. Recentemente, nel web circola un parere dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) che conferma quanto da noi già sostenuto ovvero che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.
Ricordiamo che come previsto dal comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo - S.O. n. 129 alla G.U. n. 147/2012) le detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie sono state innalzate fino al 30 giugno 2013 al 50% e con un tetto massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.
L'articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.
L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto sistema del Conto Energia. La novità contenuta nel parere sta nel fatto che viene chiarito che che Il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.
Rimane ferma, dunque, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Lo avevamo già affermato in tempi non sospetti (leggi news), richiamando la risoluzione n. 207/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non può beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. Recentemente, nel web circola un parere dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) che conferma quanto da noi già sostenuto ovvero che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.
Ricordiamo che come previsto dal comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo - S.O. n. 129 alla G.U. n. 147/2012) le detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie sono state innalzate fino al 30 giugno 2013 al 50% e con un tetto massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.
L'articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.
L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto sistema del Conto Energia. La novità contenuta nel parere sta nel fatto che viene chiarito che che Il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.
Rimane ferma, dunque, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Risoluzione n. 207/E 2008IL NOTIZIOMETRO