Opere ANAS: Valutazione tecnico-economica del CSLLPP
Sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 giugno 2015 recante “...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 19 giugno 2015 recante “Disposizioni in merito alla
sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico - economica
del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
Il nuovo provvedimento, costituito da tre articoli, sostituisce il decreto ministeriale n. 399 del 12 maggio 2009 e il decreto ministeriale n. 622 del 21 luglio 2009.
All’articolo 1 del decreto viene precisato che i progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, d'importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Così come disposto all’articolo 3, la stessa procedura deve essere applicata ai progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio, ai sensi dell'art. 161, comma 6 e dell'art. 127 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le modalità di cui all’art. 163, comma 2, lettera c) del citato D.Lgs.n. 163.
Nell’articolo 2 è, poi, aggiunto che qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali può chiedere la valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Il nuovo provvedimento, costituito da tre articoli, sostituisce il decreto ministeriale n. 399 del 12 maggio 2009 e il decreto ministeriale n. 622 del 21 luglio 2009.
All’articolo 1 del decreto viene precisato che i progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, d'importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Così come disposto all’articolo 3, la stessa procedura deve essere applicata ai progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio, ai sensi dell'art. 161, comma 6 e dell'art. 127 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le modalità di cui all’art. 163, comma 2, lettera c) del citato D.Lgs.n. 163.
Nell’articolo 2 è, poi, aggiunto che qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali può chiedere la valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
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