Opere abusive e Responsabilità del direttore dei lavori: nuove indicazioni dalla Cassazione
Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori per la realizzazione di opere abusive nel caso in cui abbia rassegnato le sue dimissioni prima del comp...
Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori per la realizzazione di opere abusive nel caso in cui abbia rassegnato le sue dimissioni prima del completamento delle opere?
Ha risposto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24253 del 31 maggio 2019 che ha aperto nuovi scenari e interessanti indicazioni ai direttori dei lavori. La questione riguarda la condanna di un direttore dei lavori di opere realizzate in totale difformità o, comunque, in variazione essenziale, dal progetto approvato con permesso di costruire. In particolare, la Corte di appello aveva condannato il direttore dei lavori nonostante avesse rassegnato le sue dimissioni in data antecedente al sopralluogo effettuato con la quale era stata confermata l'opera edilizia non ancora ultimata.
La Cassazione, confermando la tesi di appello, ha affermato che le dimissioni rassegnate dal direttore dei lavori non lo esonerano dalle sue responsabilità, per 3 diverse motivazioni:
- la prima relativa al fatto che alla data delle dimissioni erano già in corso i lavori abusivi (che nel caso di specie sono consistiti in una soprelevazione dell'immobile);
- la seconda in quanto gli abusi erano previsti nel progetto ai fini dei calcoli della struttura in cemento armato (con conseguente riconducibilità dell'opera al suo contributo morale e causale, in applicazione dei normali principi in tema di concorso di persone nel reato);
- la terza, non meno importante, riguarda il fatto che le dimissioni non erano motivate dalla realizzazione degli abusi edilizi.
In allegato la sentenza completa della Cassazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 31 maggio 2019, n. 24253IL NOTIZIOMETRO