Opere incompiute: Sulla Gazzetta il Regolamento sulle modalità di inserimento negli elenchi
Sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 24 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42 recante...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 24 aprile scorso è stato
pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42 recante “Regolamento recante le
modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche
incompiute, di cuiall'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214”.
Il decreto fa riferimento alle opere pubbliche non completate per una o più delle seguenti cause:
Il decreto contiene i seguenti 6 articoli:
Nell'articolo 3 del provevdimento viene precisato che entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono individuare le opere incompiute di rispettiva competenza e devono trasmettere la lista delle opere individuate al Ministero o alla regione interessata.
Per ogni opera pubblica incompiuta, devono essere indicati alcuni elementi informativi tra i quali l'importo complessivo dell'intervento e la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato, le cause che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni, la possibilità di utilizzare l’opera incompiuta per altre finalità.
Nell’articolo 4 vengono, poi, definite le modalità di classificazione delle opere pubbliche incompiute al fine di deciderne l’utilizzazione attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.
Le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le caratteristiche ed i dettagliati livelli di sviluppo riportati nel comma 2, dell’articolo 4 del decreto.
Il regolamento è già entrato in vigore ieri 25 aprile ed in sede di prima applicazione, nell'articolo 5 sono dettagliatamente indicate le disposizioni transitorie che le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori devono rispettare entro 90 giorni ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
Il decreto fa riferimento alle opere pubbliche non completate per una o più delle seguenti cause:
- mancanza di fondi;
- cause tecniche;
- sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o di recesso dal contratto;
- mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.
Il decreto contiene i seguenti 6 articoli:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute
- Art. 3 - Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute
- Art. 4 - Graduatorie
- Art. 5 - Disposizioni transitorie
- Art. 6 - Entrata in vigore
Nell'articolo 3 del provevdimento viene precisato che entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono individuare le opere incompiute di rispettiva competenza e devono trasmettere la lista delle opere individuate al Ministero o alla regione interessata.
Per ogni opera pubblica incompiuta, devono essere indicati alcuni elementi informativi tra i quali l'importo complessivo dell'intervento e la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato, le cause che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni, la possibilità di utilizzare l’opera incompiuta per altre finalità.
Nell’articolo 4 vengono, poi, definite le modalità di classificazione delle opere pubbliche incompiute al fine di deciderne l’utilizzazione attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.
Le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le caratteristiche ed i dettagliati livelli di sviluppo riportati nel comma 2, dell’articolo 4 del decreto.
Il regolamento è già entrato in vigore ieri 25 aprile ed in sede di prima applicazione, nell'articolo 5 sono dettagliatamente indicate le disposizioni transitorie che le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori devono rispettare entro 90 giorni ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
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